Cassazione Penale, Sentenza n. 12467/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato il ricorso come ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 c.p.p., lo ha ritenuto fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per il giudizio, in quanto la valutazione della "particolare tenuità" non poteva essere utilizzata ai fini del computo della prescrizione e, dunque, la dichiarazione di estinzione per prescrizione non era corretta.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 17/11/2021 del Tribunale di Brescia, la quale aveva qualificato il fatto come ricettazione ai sensi dell'art. 648, comma secondo, c.p., e l'aveva dichiarata estinta per prescrizione. Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge ritenendo che la qualificazione della "particolare tenuità" prevista dall'art. 648, comma secondo, non costituisca una fattispecie autonoma ma una circostanza attenuante, che non può ridurre il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.; perciò la prescrizione deve essere computata con riferimento al limite edittale massimo dell'ipotesi-base (anni otto, aumentabile fino a dieci con eventi interruttivi), e nel caso di specie il termine non era decorso alla data della sentenza d'appello.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Indica la forma procedurale con cui si è proceduto; citato per dire che il procedimento è stato svolto secondo tale disciplina
art. 569 cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione 'per saltum' contro sentenze pronunciate in dibattimento e prevede la possibilità di annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello; la Corte ha qualificato il ricorso come tale e ha disposto l'annullamento senza rinvio
art. 648 cod. pen.
art. 648, comma secondo c.p.
La previsione della 'particolare tenuità' nel comma secondo è interpretata non come fattispecie autonoma ma come circostanza attenuante della ricettazione
art. 157 cod. pen.
Stabilisce le regole per il computo della prescrizione: non è possibile tener conto di una circostanza attenuante (quale la particolare tenuità) per ridurre il termine di prescrizione rispetto al limite edittale dell'ipotesi-base; pertanto il termine va calcolato sul massimo edittale della fattispecie-base
giurisprudenza citata
Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, P.M. c. Lafleur, Rv. 282473-01
Richiamata per confermare che la particolare tenuità è circostanza attenuante e per inquadrare la natura del ricorso per saltum
Massime di principio
- La 'particolare tenuità del fatto' prevista dall'art. 648, comma secondo, c.p. non crea una fattispecie autonoma ma resta una circostanza attenuante della ricettazione.
- Ai fini del computo della prescrizione non si può tener conto di circostanze attenuanti per ridurre il termine estintivo: il termine va calcolato sul limite edittale massimo dell'ipotesi-base (art. 157 c.p.).
- Se la sentenza di merito dichiara l'estinzione per prescrizione avendo errato nel computo del termine per aver considerato la particolare tenuità come fattispecie autonoma o riduttiva, il Procuratore può proporre ricorso per cassazione (anche per saltum) e la Corte può annullare senza rinvio e rinviare gli atti all'organo competente per il nuovo giudizio.
- In casi analoghi occorre verificare sempre il termine edittale applicabile (limite-base), gli eventuali eventi interruttivi o sospensivi della prescrizione e non assumere che una riduzione della pena o una attenuante si traduca automaticamente in una riduzione del termine di prescrizione.
- Prassi operativa: al fine di valutare la sopravvenuta prescrizione è necessario calcolare la prescrizione sulla base del massimo edittale della fattispecie-base, verificando le date di reato, le interruzioni e le sospensioni processuali, e non sulla base di una ritenuta particolare tenuità.
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