Cassazione Civile, Ordinanza n. 01529/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione aveva notificato al consorzio un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni relativo all'anno d'imposta 2006; il contribuente aveva impugnato anche la cartella di pagamento emessa sulla base di tale atto, ottenendo accoglimento in primo grado. In appello la CTR ha rigettato il gravame dell'Ufficio, rilevando da un lato che, per la cartella, l'Agenzia aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, e dall'altro che l'atto originario di contestazione era stato annullato in autotutela, con emissione di un successivo atto integrativo/sostitutivo di rideterminazione delle sanzioni, da ritenersi autonomamente impugnabile e quindi non delibabile nel medesimo giudizio. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo, ex art. 360, n. 4, c.p.c., ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'atto fiscale rettificativo in diminuzione avrebbe dovuto essere deciso nella stessa controversia; con il secondo, ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha dedotto violazione degli artt. 50-bis d.l. 331/1993 e 13 d.lgs. 471/1997. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il potere di autotutela tributaria e il principio secondo cui l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, senza che il giudizio possa estendersi a un nuovo atto autonomamente impugnabile; ha conseguentemente dichiarato assorbito il secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. Ha confermato la decisione della CTR che aveva escluso la delibabilità, nel giudizio pendente, del nuovo atto emesso dall'Ufficio dopo l'annullamento in autotutela dell'originario atto di contestazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del consorzio resistente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei rapporti con la società di riscossione, rimasta intimata e senza attività difensiva. È stato infine escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la ricorrente, in quanto amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato veicolato come denuncia di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma è stato ritenuto infondato perché il giudizio non poteva estendersi al nuovo atto emesso dopo l'autotutela.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione artt 50 bis dl 331.93 e 13 dlgs 471.97
Il secondo motivo è rimasto assorbito dal rigetto del primo, senza esame nel merito.
art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, conv. con mod. dalla l. n. 656 del 1994
In materia tributaria attribuisce all'Amministrazione il potere di annullamento d'ufficio e revoca, anche in pendenza di giudizio o su atti non impugnati, degli atti illegittimi o infondati.
art. 2, comma 2, del d.m. n. 37 del 1997
Il potere di autotutela demolitoria opera con efficacia ex tunc e incontra il solo limite del giudicato sostanziale favorevole all'Amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito, come l'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, perché il giudizio non può proseguire per ottenere un mero accertamento di illegittimità della pretesa.
- L'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione con emissione di un nuovo atto impositivo non si inserisce automaticamente nel giudizio pendente, ma va impugnata con autonomo ricorso se si tratta di atto autonomamente lesivo.
- Il potere di autotutela tributaria comprende non solo l'annullamento o la revoca dell'atto originario, ma anche interventi sostitutivi o di riforma, purché non sia intervenuto giudicato sostanziale favorevole all'Amministrazione.
- Quando un motivo di ricorso è infondato per la corretta applicazione del principio sopra richiamato, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono l'esame del merito dell'atto nuovo o della pretesa tributaria rideterminata.
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