Sentenza n. 1338/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 162 del 27 febbraio 2025, passata in giudicato, relativa all’attribuzione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 162/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva ordinato all’amministrazione scolastica il pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre spese di lite. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 28 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato di avere già adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale conteneva una condanna pecuniaria, era passato in giudicato e non risultava eseguito nonostante la regolare notificazione e il decorso del termine dilatorio. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo riconosciuto per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà intervenire su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e depositare una relazione sugli adempimenti eseguiti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di proporre l’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria.
l. 107/2015
Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato quale fondamento per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
È richiamato, insieme all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato contiene una condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma e, dopo la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione non soltanto il pagamento dell’importo principale stabilito nel giudicato, ma anche l’esecuzione delle statuizioni accessorie relative a interessi o rivalutazione e alle spese di lite, secondo quanto previsto dal titolo e dalla legge applicabile.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente attribuendogli facoltà di delega, subordinando il suo intervento alla vana scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza della parte vittoriosa.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto adempimento o di fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione rafforza, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, la prova dell’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza.
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