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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3339/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo urgente del complesso aziendale "Cartiera Puglisi s.r.l.". Contestavano in particolare: 1) la qualificazione del materiale cartaceo come rifiuto (art. 184-ter d.lgs. 152/2006) sostenendo che i prodotti conformi alla UNI EN 643 fossero materia prima secondaria e che il trasporto potesse essere accompagnato da DDT anziché da formulario; 2) la natura di sottoprodotto del materiale (art. 184-bis d.lgs. 152/2006) sulla base del ciclo produttivo descritto; 3) l'insussistenza del fumus del reato di cui all'art. 452-bis c.p., deducendo l'assenza di scarichi abusivi e l'attendibilità di rilievi tecnici e autorizzazioni (AIA); 4) l'inutilizzabilità di talune consulenze tecniche e verbalizzazioni per presunta violazione delle norme sul processo e sugli accertamenti irripetibili (art. 360 c.p.p. e connessi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato carenza di interesse di Giuseppe Puglisi, essendo il bene sequestrato di proprietà della società, e ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti da Carmela Raffa: il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché gli accertamenti impugnati non erano irripetibili e l'eventuale inutilizzabilità non è stata dimostrata nella sua incidenza sulla prova; gli altri motivi sono stati ritenuti, nella sostanza, ricostruzioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato sul carattere di rifiuto del materiale e sul fumus per il reato ambientale, ha condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 184-ter

    Disciplina la perdita della qualifica di rifiuto dopo operazioni di recupero; il giudice ha ritenuto che non sia sufficiente il mero trasporto con DDT se la natura del materiale indica che si tratta di rifiuto recuperato e non di materia prima secondaria.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

    Definisce i requisiti del sottoprodotto; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto mancassero gli elementi oggettivi del ciclo produttivo che giustifichino la qualificazione come sottoprodotto.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 193

    Norma sul formulario rifiuti e tracciabilità; i ricorrenti hanno contestato l'esigenza del formulario rispetto al DDT, ma il giudice ha valorizzato la documentazione e le autorizzazioni contestuali per valutare la natura del materiale.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 216

    Riguarda le autorizzazioni per le operazioni di gestione rifiuti; la Corte ha rilevato che, essendo quei materiali rifiuti, per la loro lavorazione occorreva l'autorizzazione prevista.

  • art. 452-bis c.p.

    Reato ambientale relativo al deterioramento dell'habitat; il Tribunale cautelare aveva ravvisato il fumus sulla base di scarichi, prelievi abusivi e mancato trattamento delle acque, valutazione ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità (divieto di sindacare in cassazione ricostruzioni di fatto e motivazioni non radicalmente viziate).

  • cod. proc. pen., art. 360 e connessi (178, 180)

    Norme su mezzi di prova e inutilizzabilità; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti contestati non fossero irripetibili e quindi non automaticamente inutilizzabili.

  • DPR n. 472/1996 (DDT/formulario)

    Riferito ai documenti di trasporto; il contrasto tra DDT e formulario è stato esaminato nel contesto della reale natura del materiale e del regime di gestione applicabile.

  • D.M. 05/02/1998 e D.M. 118/2020

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai criteri tecnici e di conformità; la Corte non ha ritenuto che il richiamo normativo fosse sufficiente a scalfire la valutazione di fatto del Tribunale.

  • UNI EN 643 (norma tecnica)

    Citata dai ricorrenti per sostenere la conformità del materiale; la Corte ha ritenuto che la mera conformità di alcuni prodotti non provasse l'assenza della qualifica di rifiuto per l'insieme del materiale sequestrato.

  • cod. proc. pen., art. 322

    Richiamato come riferimento alla composizione del Tribunale in sede di riesame; contesto procedurale dell'ordinanza impugnata.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e alla sanzione pecuniaria richieste.

Massime di principio

  • Il singolo socio o indagato non proprietario del bene sequestrato ha interesse a impugnare il sequestro solo se può dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • In sede di Cassazione i fatti e le ricostruzioni probatorie sono sindacabili solo se emergono vizi di diritto o una motivazione talmente carente da risultare apparente; i meri contrasti probatori di merito sono inammissibili.
  • La qualificazione di materiale come "rifiuto" o "sottoprodotto" dipende da elementi oggettivi relativi al ciclo produttivo, alla modalità di stoccaggio e al trattamento: la conformità a singole norme tecniche non basta se il contesto operativo indica gestione di rifiuti.
  • Per ritenere gli accertamenti tecnici "irripetibili" occorre dimostrare che non possono essere riprodotti senza alterare la prova; prove tecniche ripetibili non sono automaticamente inutilizzabili.
  • Ai fini del sequestro preventivo è sufficiente il fumus del reato (astratta riconducibilità della condotta a un'ipotesi di reato); non è necessario un giudizio pieno sulla responsabilità penale del soggetto.
  • Chi impugna in cassazione deve anche mostrare l'incidenza che l'eventuale esclusione di un elemento probatorio avrebbe sulla tenuta complessiva della motivazione; altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.

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