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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08594/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini Iva, Irap e Irpef, contestando alla società l’indebita deduzione di costi ritenuti non inerenti e, per il solo 2008, l’indebita detrazione dell’Iva su due fatture. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva accolto solo in parte il gravame, ritenendo non provata l’inerenza dei costi riferiti alle fatture emesse dalla ditta subappaltatrice di Mario Lenzi, ma riconoscendo la deducibilità dei costi documentati da altre ditte, perché di importo più contenuto e quindi, secondo il giudice di merito, più verosimilmente riferibili a prestazioni di manodopera. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo del ricorso principale, la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, poiché la CTR avrebbe da un lato ammesso la liceità civilistica della determinazione 'a corpo' del corrispettivo, ma negato la deducibilità fiscale per asserita indeterminabilità del costo, e dall’altro avrebbe introdotto un criterio quantitativo (l’entità degli importi fatturati) inconferente. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto anch’essa la nullità della sentenza per motivazione apparente e approssimativa, lamentando che il giudice d’appello avesse valorizzato in modo arbitrario il dato dell’importo modesto delle fatture, effettuando un giudizio equitativo non consentito. Nel corso del giudizio di legittimità una delle ricorrenti ha inoltre chiesto l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 130 del 2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate, con spese di tale segmento restate a carico di chi le aveva anticipate. Quanto alle altre posizioni, ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondate le censure di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e apparente. La Corte ha osservato che la CTR, pur affermando in astratto la mancanza di prova dell’inerenza dei costi e la necessità della loro concreta destinazione all’attività produttiva, aveva poi escluso o ammesso la deducibilità in base a criteri incoerenti e non giustificati: da un lato valorizzando l’importo più contenuto di alcune fatture come indizio di prestazioni di manodopera; dall’altro utilizzando l’entità rilevante di altre fatture come indice di inesistenza soggettiva delle operazioni, pur avendo essa stessa affermato che il tema decisivo era l’inerenza e che l’eventuale inesistenza soggettiva non comportava automaticamente l’indeducibilità dei costi. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi dei ricorsi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente; la sua contraddittorietà o illogicità può integrare nullità della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 546/92

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea e non apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione delle norme sulla forma della decisione.

  • art. 5, comma 12, legge n. 130 del 2022

    La mancata presentazione dell’istanza di trattazione nel termine previsto consente la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite.

  • art. 5, comma 11, legge n. 130 del 2022

    L’assenza di diniego alla definizione agevolata rileva ai fini dell’estinzione del giudizio.

  • art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022

    Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023

    L’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate è utilizzato per documentare le controversie potenzialmente definibili e per accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 16 del 2012

    L’eventuale carattere soggettivamente inesistente delle operazioni fatturate non determina automaticamente l’indeducibilità dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell’inerenza e della concreta destinazione del costo all’attività d’impresa incombe sul contribuente quando l’Amministrazione contesti la deducibilità.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve provare l’esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo all’attività imprenditoriale; la deduzione non può essere fondata su mere presunzioni prive di specifici agganci fattuali.
  • La motivazione del giudice di merito è apparente o comunque nulla quando, pur affermando il principio corretto (necessità dell’inerenza), fonda la decisione su criteri tra loro incoerenti, come l’entità degli importi fatturati o indici non spiegati di per sé irrilevanti.
  • L’eventuale inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate non comporta automaticamente l’indeducibilità del costo, se la questione da decidere è l’inerenza e non viene dimostrata una diversa causa di indeducibilità.
  • Non è consentito sostituire alla verifica della prova dell’inerenza un giudizio equitativo o probabilistico svincolato dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalla parte onerata della prova.
  • Nel processo definito con la speciale procedura di sanatoria fiscale, la mancata istanza di trattazione nei termini determina l’estinzione del rapporto processuale interessato, con regolazione delle spese secondo la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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