Cassazione Civile, Ordinanza n. 33508/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a cartelle per tributi erariali, deducendo: l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposto; la conseguente prescrizione dei crediti e la decadenza dalla riscossione; l'illegittimità delle notifiche eseguite con modalità ritenute non rituali, anche perché asseritamente eseguite senza adeguate ricerche per l'irreperibilità assoluta, tramite PEC senza il secondo tentativo previsto in caso di casella satura, e perfino a mezzo posta privata; nonché la non corretta regolazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 per l'invalidità delle notifiche; (2) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. per la prescrizione quinquennale di alcuni crediti e, in ogni caso, per la prescrizione dei crediti erariali; (3) violazione delle norme sulle spese di lite e vizio di motivazione per la compensazione/parziale regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la parte ricorrente non aveva trascritto né allegato le relate di notificazione e gli atti del procedimento notificatorio, impedendo il controllo della doglianza sulla base del solo ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stato assolto l'onere di indicare dove fosse stata dedotta nei gradi di merito; è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato nella parte in cui invocava la prescrizione decennale, poiché i tributi erariali sono soggetti a prescrizione ordinaria. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto alla motivazione sulla compensazione delle spese, essendo stata applicata la reciproca soccombenza, e inammissibile nella parte in cui contestava il criterio di liquidazione senza trascrivere o indicare i parametri di calcolo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in relazione alle modalità di notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento.
art. 60, primo comma, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità della notifica delle cartelle.
art. 7-quater d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, in caso di PEC non andata a buon fine per casella satura, sarebbe necessario un secondo tentativo di consegna dopo almeno sette giorni.
art. 2948 n. 4 c.c.
richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale di interessi, sanzioni e crediti tributari; la Corte ha però affermato che i tributi erariali sono soggetti a prescrizione ordinaria.
art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulle spese di lite.
artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c.
richiamati nel motivo sulle spese; la Corte ha ritenuto corretta la regolazione delle spese in presenza di reciproca soccombenza.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione la ritualità della notificazione di atti tributari deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, trascrivendo o allegando le relate e gli atti del procedimento notificatorio, affinché la Corte possa verificare la doglianza senza ricorrere a fonti esterne.
- Una questione giuridica che presupponga accertamenti di fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata proposta nei gradi di merito e dimostrarne la riproposizione, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- I tributi erariali sono assoggettati alla prescrizione ordinaria; la mera emissione e definitività della cartella non consente di trasformare in decennale una prescrizione sostanziale più breve prevista dalla legge per il singolo credito.
- In materia di spese di lite, quando il giudice dispone la compensazione o una regolazione fondata sulla reciproca soccombenza, non è richiesta una motivazione rafforzata; la censura sulla liquidazione deve inoltre indicare in modo specifico i criteri di calcolo che si assumono violati.
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