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Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.07.2024.

Giustizia amministrativa202501625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, n. 150/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 luglio 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 gennaio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi 90 giorni, il commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e disponendo, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza definitiva, passata in giudicato e ritualmente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita nonostante il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La persistente inadempienza dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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