Sentenza n. 5768/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-, depositata e pubblicata l'8.09.2017, munita di formula esecutiva apposta in data 12.01.2018, notificata al Ministero della Salute in data 21.03.2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero della Salute all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5196/2017, pubblicata l'8 settembre 2017
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5196/2017, munita di formula esecutiva dal 12 gennaio 2018 e notificata al Ministero il 21 marzo 2018. Nel corso del giudizio, il Ministero ha adottato il 26 marzo 2025 un decreto di liquidazione, registrato dagli organi di controllo, autorizzando il pagamento complessivo di € 135.427,80 in favore dei beneficiari e dichiarando così estinto il debito principale e gli accessori. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, invocando la soccombenza virtuale, la condanna del Ministero alle spese del giudizio e alla restituzione del contributo unificato, rilevando che il pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e dopo un'inadempienza protrattasi dal 2017 al marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che, in base a quanto dedotto e documentato dai ricorrenti, il pagamento sopravvenuto avesse soddisfatto l'interesse creditorio azionato in ottemperanza. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero della Salute le spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, e ha disposto la restituzione del contributo unificato nei limiti di quanto versato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al titolo e soddisfa l'interesse creditorio azionato, viene meno l'interesse alla decisione sul merito dell'ottemperanza e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale; può essere disposto anche il rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto versato.
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