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Ordinanza

Ordinanza n. 1797/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca o risoluzione della convenzione per la concessione in gestione e uso di uno stadio comunale, con intimazione alla restituzione dell'impianto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società sportiva ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stata disposta la revoca o risoluzione della convenzione, a fronte della contestazione di gravi inadempimenti contrattuali, nonché le successive intimazioni di immediata restituzione dell'impianto. Ha chiesto l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia degli atti, l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa, la tutela in forma specifica o per equivalente e il risarcimento dei danni. In via subordinata, per l'ipotesi di qualificazione dell'atto come revoca, ha chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarderebbe la risoluzione, per inadempimento dell'aggiudicataria, di un contratto di concessione di servizi e spetterebbe pertanto al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha ritenuto necessario approfondire, nel contraddittorio delle parti, la questione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, anche in vista di un'eventuale decisione in forma semplificata. Ha quindi rinviato la causa alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, assegnando alle parti il termine per il deposito di memorie sulla questione ai sensi dell'art. 55, comma 5, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale termine per il deposito delle memorie delle parti sulla questione pregiudiziale di rito, in vista della trattazione camerale e di un'eventuale decisione in forma semplificata.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di indennizzo, qualora l'atto comunale sia qualificato come revoca.

Massime di principio

  • Quando il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione sostenendo che la controversia riguarda la risoluzione per inadempimento di un contratto di concessione, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione per consentire alle parti di sviluppare il contraddittorio sulla questione pregiudiziale di rito.
  • La qualificazione dell'atto comunale come revoca del provvedimento concessorio oppure come risoluzione del rapporto contrattuale costituisce una questione preliminare rilevante ai fini dell'individuazione della giurisdizione e deve essere esaminata prima della decisione sulle domande di annullamento, inefficacia, tutela risarcitoria e indennizzo.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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