Cassazione Penale, Ordinanza n. 35343/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo deduceva il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e sostanzialmente fattuale, perché mirata a ottenere una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con l'apparato motivazionale della sentenza d'appello, giudicato ampio, analitico e logico.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il reato per il quale vi è stata condanna in appello e rispetto al quale è stato proposto il ricorso; la Corte non entra nel merito della configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza sull'elemento oggettivo.
art. 606 c.p.p.
La censura di vizio di motivazione e travisamento della prova è trattata come non proponibile in cassazione quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio.
- La deduzione del vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche o in una ricostruzione alternativa dei fatti non confrontata con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al controllo di legittimità quando sia ampia, analitica e logicamente coerente; il ricorrente deve misurarsi specificamente con essa.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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