Cassazione Civile, Ordinanza n. 21633/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e, per le sanzioni, anche del legale rappresentante, con contestazione del recupero di IRES, IRAP, IVA e sanzioni per il presunto difetto dei requisiti per fruire del regime agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche. L'Amministrazione finanziaria aveva dedotto, tra l'altro, carenza di democraticità interna, modalità irregolari di devoluzione del patrimonio, rendiconto impreciso, distribuzione indiretta degli utili e svolgimento di attività sostanzialmente commerciale. I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello con sei motivi: 1) omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di valida sottoscrizione; 2) mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli associati, ritenuti litisconsorti necessari; 3) violazione di norme TUIR e IVA per l'erroneo rilievo di attività commerciale; 4) omesso esame dell'esenzione IVA per attività didattica; 5) omesso esame del difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di funzionario privo di delega; 6) omesso esame delle prove dedotte dalla parte. Nel corso del giudizio di legittimità è stata poi dichiarata cessata la materia del contendere per due avvisi, per intervenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per due avvisi di accertamento, definito in via agevolata, e ha rigettato il ricorso per il residuo avviso relativo all'IVA, concernente l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili e l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA. I primi due motivi sono stati rispettivamente dichiarato inammissibile e ritenuto infondato; il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti in sostanza a una rivalutazione del merito o perché tardivi/non correttamente veicolati come vizi processuali. La Corte ha confermato che gli associati non erano litisconsorti necessari, che la verifica dei requisiti agevolativi richiede non solo clausole statutarie formali ma anche effettivo svolgimento dell'attività in modo democratico e non commerciale, e che la censura sulla sottoscrizione dell'avviso andava prospettata come omessa pronuncia e non come vizio motivazionale. Nulla è stato disposto per le spese per mancato deposito di controricorso dell'Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande e le questioni di merito, non le eccezioni pregiudiziali di rito.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non vi è litisconsorzio necessario degli associati nel giudizio promosso dall'associazione contro l'atto impositivo.
art. 143 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per il regime di favore degli enti non commerciali rileva lo svolgimento prevalente di attività non commerciali e conformi ai fini statutari.
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le clausole statutarie devono essere conformi alla norma e i principi di partecipazione e democraticità devono essere effettivamente attuati nella vita associativa.
art. 4 l. 23 dicembre 2000, n. 383
Le agevolazioni per le associazioni richiedono il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina di settore.
artt. 4 e 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina IVA e l'eventuale esenzione non possono essere invocate tardivamente se implicano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Va usato per denunciare omessa pronuncia o altri errori processuali, non per censurare la rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 370, primo comma, c.p.c.
La resistente si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale.
art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130
È stata chiesta e disposta la sospensione del giudizio con rinvio a nuovo ruolo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a mere eccezioni di rito o questioni processuali, ma solo rispetto a domande ed eccezioni di merito effettivamente devolute al giudice.
- Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono stare in giudizio e l'impugnazione può essere validamente sottoscritta da un soggetto preposto al reparto competente, senza necessità di una speciale procura, salvo prova della non appartenenza all'ufficio o dell'usurpazione del potere.
- Nei giudizi promossi da un'associazione contro avvisi di accertamento non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei singoli associati.
- Per mantenere il regime agevolato degli enti associativi non basta la previsione statutaria formale: occorre che democraticità interna, partecipazione degli associati e divieto di distribuzione degli utili siano effettivamente rispettati nella concreta attività svolta.
- La qualificazione di un ente come non commerciale o comunque la fruizione di agevolazioni fiscali si giudica sulla base dell'attività concretamente esercitata e non della sola veste formale dell'assetto associativo, che non può essere utilizzato come schermo di un'attività commerciale.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del merito compiuta dal giudice di appello.
- Le questioni nuove o tardivamente introdotte nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione, specie quando richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
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