Sentenza del 05/07/2017 n. 16516 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 1992. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ritenuto applicabile il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in una precedente controversia relativa all'anno 1996, nella quale era stato annullato un analogo accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale estensione, sostenendo che i periodi d'imposta sono autonomi e che la precedente decisione riguardava dati di fatto specifici, quali l'eccessività dei costi, riferiti a un'annualità diversa. In subordine, ha denunciato motivazione insufficiente e contraddittoria, poiché la CTR si era limitata ad affermare che le censure e i presupposti di fatto fossero identici, senza analizzarli concretamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della sentenza impugnata. Ha chiarito che, nelle imposte periodiche, il giudicato esterno può produrre effetti oltre l'anno cui si riferisce solo per elementi costitutivi della fattispecie aventi efficacia permanente o pluriennale, oppure per rapporti a esecuzione prolungata. Non è invece automaticamente estensibile a diverse annualità quando l'accertamento dipende da fatti variabili di anno in anno, come costi e componenti reddituali. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che dovrà effettuare un nuovo esame e valutare anche la rilevanza della disciplina sul transfer pricing nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola le parti nei limiti dell'oggetto effettivamente deciso. In materia tributaria, per imposte periodiche, non si estende automaticamente ad annualità diverse, salvo che riguardi elementi della fattispecie dotati di efficacia permanente o pluriennale.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
La disciplina sul transfer pricing nazionale doveva essere valutata dal giudice del rinvio per stabilire se potesse incidere sulla controversia relativa alla determinazione dei costi e del reddito imponibile.
Massime di principio
- Nelle imposte periodiche ogni anno d'imposta è, in linea generale, autonomo: una decisione relativa a un'annualità non vincola automaticamente il giudice in una controversia riferita a un altro anno.
- Il giudicato esterno può essere rilevante per più annualità solo quando riguarda fatti o qualificazioni giuridiche stabili, permanenti o pluriennali, come rapporti a esecuzione prolungata o elementi strutturali destinati a produrre effetti oltre un singolo periodo d'imposta.
- Quando la controversia riguarda fatti variabili annualmente, quali l'ammontare dei costi, dei ricavi o delle componenti reddituali, il giudicato relativo a un altro anno normalmente non può essere esteso senza una puntuale dimostrazione dell'identità dei fatti.
- Il giudice che applica un giudicato esterno deve individuare concretamente quali fatti e quali principi siano stati definitivamente accertati, non potendo limitarsi ad affermare genericamente che le censure o i presupposti delle controversie sono identici.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione attenendosi ai principi indicati dalla Corte e motivare specificamente sull'eventuale efficacia del precedente giudicato.
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