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Ordinanza

Ordinanza n. 323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione seconda, 8 ottobre 2025, n. 297, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti amministrativi relativi alla consistenza e alla permanenza di opere rilevate sul territorio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. A sostegno dell'appello hanno contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la ricostruzione dello stato dei luoghi effettuata dall'amministrazione, sostenendo che il solo compendio fotografico non dimostrasse la presenza di allacci o arredi idonei a configurare il carattere permanente delle opere. Il Consiglio di Stato ha esaminato la questione in sede cautelare, sulla base di una cognizione sommaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto, a un primo sommario esame, che la consistenza dello stato dei luoghi non risultasse esclusivamente dal compendio fotografico depositato dal Comune, ma anche dagli accertamenti svolti in loco dalla polizia locale, richiamando il verbale n. 037/2025 del 14 settembre 2025. Tali risultanze erano quindi sufficienti, nella fase cautelare, a non condividere la prospettazione delle appellanti circa l'assenza di elementi idonei a configurare la permanenza delle opere. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale il giudice esamina la domanda contro l'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la valutazione sommaria dello stato dei luoghi può fondarsi non soltanto sulla documentazione fotografica prodotta dall'amministrazione, ma anche sui verbali degli accertamenti effettuati in loco dalla polizia locale.
  • La contestazione dell'assenza di elementi materiali idonei a dimostrare la permanenza delle opere non prevale, nella fase cautelare, quando gli accertamenti amministrativi in loco offrano ulteriori risultanze convergenti rispetto alla documentazione fotografica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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