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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42616/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinta la responsabilità per prescrizione ritenendo decorso il termine ordinario di prescrizione di sei anni a decorrere dalla sentenza di primo grado del 20/09/2016 per il reato di furto in abitazione tentato. Il Procuratore generale ha dedotto errore nella determinazione del termine di prescrizione, sostenendo che la Corte d'appello non ha tenuto conto della recidiva reiterata specifica infraquinquennale rilevata dal Tribunale e degli effetti di tale aggravante sul calcolo della durata della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sotto il profilo della determinazione del termine di prescrizione: la Corte d'appello aveva omesso di considerare la recidiva specifica e dunque ha sbagliato il calcolo. Tenuto conto del massimo della pena applicabile all'epoca del fatto (4 anni) e delle norme applicate sul maggior trattamento (art. 99, comma 4, e art. 161, comma 2, cod. pen.), il termine ordinario di prescrizione risultava pari a sei anni e otto mesi, quindi non ancora maturato al momento della sentenza di secondo grado. Tuttavia la Corte ha rilevato che, nel frattempo, il termine di sei anni e otto mesi è comunque decorso, per cui il reato è oggi estinto per prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen., comma 4

    La norma è stata richiamata perché la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, riconosciuta in primo grado, incide sulla determinazione della pena applicabile e quindi sul calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 161 cod. pen., comma 2

    Applicata per fissare il criterio di calcolo del termine ordinario di prescrizione aumentando il massimo della pena di riferimento (nella fattispecie il massimo di 4 anni) di due terzi, portando il termine ordinario a sei anni e otto mesi.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti nelle forme previste dalla legge; ha consentito l'esame del ricorso anche in assenza di intervento delle parti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata nel testo per ricordare che la legge ha inasprito la sanzione per il reato, ma il fatto in esame è anteriore alla sua entrata in vigore, per cui la Corte ha adottato il parametro sanzionatorio vigente al tempo del fatto.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato con riferimento al massimo della pena applicabile al tempo del fatto; se esistono aggravanti che aumentano la pena (es. recidiva specifica), vanno considerate nel calcolo.
  • Per determinare il termine ordinario di prescrizione si applica la regola dell'aumento prevista dal codice penale (aumento del massimo della pena e poi incremento del termine della prescrizione secondo le norme vigenti, come art. 161 c.2).
  • Se la Corte d'appello omette di considerare circostanze (aggravanti o attenuanti equivalenti) riconosciute in primo grado, la Cassazione può annullare la sentenza per errore di diritto; tuttavia ciò non impedisce che il reato risulti nel frattempo estinto per prescrizione.
  • Quando il fatto è anteriore a modifiche legislative in peius, occorre usare i parametri sanzionatori previsti all'epoca del fatto per il calcolo della prescrizione.
  • In sede di cassazione è possibile la trattazione senza intervento delle parti secondo le norme procedurali vigenti; ciò non altera i termini sostanziali del calcolo della prescrizione.
  • In situazioni simili è fondamentale verificare: data del fatto, legge applicabile al tempo del fatto, presenza di aggravanti o recidive riconosciute, atti interruttivi della prescrizione e calcolo esatto dei termini (inclusi aumenti percentuali previsti dalla legge).

Testo integrale

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