Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01112/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di indagini finanziarie, un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativa all’anno d’imposta 2005 veniva definito mediante istanza di accertamento con adesione, con predisposizione di un piano di rateizzazione in dodici rate trimestrali. Il contribuente pagava tempestivamente la prima e la seconda rata, ma non prestava la garanzia fideiussoria prevista dalla disciplina allora vigente; inoltre versava tardivamente parte della terza rata, ritardava il pagamento della quarta e quinta e ometteva le successive. L’agente della riscossione notificava quindi cartella per l’intero residuo e per le sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio. In appello la CTR riteneva applicabile il regime sanzionatorio introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, osservando che alla sua entrata in vigore l’adesione non si era ancora perfezionata per mancanza della garanzia. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che la nuova disciplina, più sfavorevole, non potesse applicarsi retroattivamente, poiché l’atto di adesione era stato redatto e la prima rata versata prima del 6 luglio 2011; conseguentemente, la cartella sarebbe stata illegittima sia quanto agli importi residui sia quanto alle sanzioni applicate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorrente. Ha affermato che, nel testo previgente degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, il perfezionamento dell’accertamento con adesione rateale richiedeva cumulativamente il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia fideiussoria, sicché la sola esecuzione dei pagamenti rateali senza garanzia non consentiva di ritenere perfezionata la procedura. Ha quindi escluso che la disciplina introdotta dal d.l. n. 98 del 2011 potesse incidere su una procedura non ancora perfezionata per carenza di un requisito essenziale, chiarendo che in tal caso l’Amministrazione poteva pretendere solo la pretesa tributaria originaria, ma non anche le sanzioni previste per l’inadempimento al piano di rateizzazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società di riscossione, perché la legittimazione a resistere va desunta dalla qualità di parte quale risultante dalla sentenza impugnata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    comma 1, comma 2, comma 3

    Nel testo previgente, per il pagamento rateale dell’accertamento con adesione era necessario il pagamento della prima rata entro il termine previsto e la prestazione della garanzia; tali adempimenti costituivano presupposti essenziali del perfezionamento della procedura.

  • art. 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    testo antecedente al d.l. n. 98 del 2011

    La definizione si perfezionava con il versamento integrale o, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata e la prestazione della garanzia; in mancanza di quest’ultima, l’adesione non si perfezionava.

  • art. 23 d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    La modifica ha eliminato l’obbligo della garanzia fideiussoria solo dalla sua entrata in vigore; il comma 20 regola l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio agli atti già perfezionati, ma non estende la disciplina alle adesioni non perfezionate per mancanza dei requisiti essenziali.

  • legge 15 luglio 2011, n. 111

    Legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011, rilevante per la modifica della disciplina dell’accertamento con adesione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 8 d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato nel racconto dei fatti come norma che prevedeva la garanzia fideiussoria; la sua mancata prestazione rilevava ai fini del perfezionamento della procedura secondo il previgente regime.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell’accertamento con adesione rateale, il perfezionamento dell’accordo non dipendeva dal solo pagamento della prima rata, ma richiedeva anche la prestazione della garanzia fideiussoria quando prevista dalla legge; la mancanza di tale garanzia impedisce il perfezionamento della definizione.
  • Le modifiche normative che eliminano requisiti o inaspriscono il trattamento sanzionatorio operano solo per il futuro e non possono essere estese a procedimenti che, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, non risultino ancora perfezionati secondo i requisiti essenziali previsti dal regime anteriore.
  • Quando l’accertamento con adesione non si perfeziona per mancato adempimento delle condizioni richieste dalla legge, l’Amministrazione conserva la possibilità di far valere integralmente la pretesa tributaria originaria, ma non può applicare le sanzioni correlate alla decadenza da un piano di rateizzazione validamente perfezionato.
  • La legittimazione a resistere al ricorso per cassazione va verificata in base alla qualità di parte riconosciuta dalla sentenza impugnata, senza che rilevi in questa sede la corretta titolarità sostanziale del rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.