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Sentenza

Sentenza n. 1143/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: del provvedimento del Comune di Pistoia del 04.05.2020, prot. n. 47073, di “diffida alla esecuzione di opere ex art. 145, co. 6, l.r. n. 65/2014”; nonché degli atti preliminari, presupposti, connessi e/o conseguenti al provvedimento sub a), ancorché incogniti; e per la condanna: dell’Amministrazione comunale intimata alla restituzione dell'importo di € 4.188,76, indebitamente corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione, in assoluta carenza dei presupposti (di fatto e di diritto) del cambio di destinazione rilevante ai fini urbanistico/edilizi, con interessi legali ex art. 1284, cod. civ., dal 12.02.2020 fino al rimborso di cui all'emanando D.P.R.;

Giustizia amministrativa202001247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla esecuzione di opere ex art. 145, comma 6, l.r. Toscana n. 65/2014, con domanda di restituzione degli oneri di urbanizzazione versati

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la diffida del Comune di Pistoia alla esecuzione di opere e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendo altresì la restituzione di € 4.188,76 corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione, oltre agli interessi legali. Nel corso del giudizio hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La rinuncia è stata sottoscritta dai ricorrenti e dai difensori, muniti di procura comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti, e sottoscritta per adesione dai difensori del Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. Ha ritenuto integrati i presupposti della rinuncia: provenienza dalla parte o da procuratore espressamente autorizzato, conoscenza formale o mediante forme equipollenti da parte della controparte e assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio. La mancata notificazione della rinuncia al Comune non è stata ritenuta ostativa, poiché i difensori dell'ente hanno sottoscritto l'atto per adesione e non si sono successivamente opposti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    estinzione del giudizio per rinuncia

    Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti della rinuncia agli atti.

  • art. 84 c.p.a.

    l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia

    La rinuncia richiede la provenienza dalla parte o da procuratore autorizzato e la conoscenza della controparte; tale conoscenza può risultare anche da forme equipollenti alla notificazione, inclusa la sottoscrizione per adesione dei difensori della parte costituita, purché non vi sia opposizione alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo può comportare l'estinzione del processo quando proviene dalla parte o da un procuratore munito di specifica autorizzazione e la controparte abbia avuto conoscenza formale dell'atto, anche attraverso modalità equipollenti alla notificazione previste o riconosciute dall'ordinamento processuale.
  • La sottoscrizione per adesione dell'atto di rinuncia da parte dei difensori della parte costituita integra la conoscenza della rinuncia da parte di quest'ultima e rende non necessaria la notificazione separata dell'atto, purché la parte non si opponga alla prosecuzione del giudizio.
  • L'estinzione per rinuncia presuppone anche l'assenza di un interesse della controparte alla prosecuzione del processo, che deve risultare dalla mancata opposizione rituale alla rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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