Sentenza n. 1143/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: del provvedimento del Comune di Pistoia del 04.05.2020, prot. n. 47073, di “diffida alla esecuzione di opere ex art. 145, co. 6, l.r. n. 65/2014”; nonché degli atti preliminari, presupposti, connessi e/o conseguenti al provvedimento sub a), ancorché incogniti; e per la condanna: dell’Amministrazione comunale intimata alla restituzione dell'importo di € 4.188,76, indebitamente corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione, in assoluta carenza dei presupposti (di fatto e di diritto) del cambio di destinazione rilevante ai fini urbanistico/edilizi, con interessi legali ex art. 1284, cod. civ., dal 12.02.2020 fino al rimborso di cui all'emanando D.P.R.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla esecuzione di opere ex art. 145, comma 6, l.r. Toscana n. 65/2014, con domanda di restituzione degli oneri di urbanizzazione versati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la diffida del Comune di Pistoia alla esecuzione di opere e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendo altresì la restituzione di € 4.188,76 corrisposti a titolo di oneri di urbanizzazione, oltre agli interessi legali. Nel corso del giudizio hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La rinuncia è stata sottoscritta dai ricorrenti e dai difensori, muniti di procura comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti, e sottoscritta per adesione dai difensori del Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. Ha ritenuto integrati i presupposti della rinuncia: provenienza dalla parte o da procuratore espressamente autorizzato, conoscenza formale o mediante forme equipollenti da parte della controparte e assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio. La mancata notificazione della rinuncia al Comune non è stata ritenuta ostativa, poiché i difensori dell'ente hanno sottoscritto l'atto per adesione e non si sono successivamente opposti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
estinzione del giudizio per rinuncia
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti della rinuncia agli atti.
art. 84 c.p.a.
l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia
La rinuncia richiede la provenienza dalla parte o da procuratore autorizzato e la conoscenza della controparte; tale conoscenza può risultare anche da forme equipollenti alla notificazione, inclusa la sottoscrizione per adesione dei difensori della parte costituita, purché non vi sia opposizione alla prosecuzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo può comportare l'estinzione del processo quando proviene dalla parte o da un procuratore munito di specifica autorizzazione e la controparte abbia avuto conoscenza formale dell'atto, anche attraverso modalità equipollenti alla notificazione previste o riconosciute dall'ordinamento processuale.
- La sottoscrizione per adesione dell'atto di rinuncia da parte dei difensori della parte costituita integra la conoscenza della rinuncia da parte di quest'ultima e rende non necessaria la notificazione separata dell'atto, purché la parte non si opponga alla prosecuzione del giudizio.
- L'estinzione per rinuncia presuppone anche l'assenza di un interesse della controparte alla prosecuzione del processo, che deve risultare dalla mancata opposizione rituale alla rinuncia.
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