Sentenza n. 597/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Torino, DASPO n. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Torino della durata di un anno, adottato in relazione a scontri tra tifoserie
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo: a) violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancata indicazione delle ragioni di urgenza; b) violazione dell’art. 6 l. 401/1989 e degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, nonché eccesso di potere, per mancata dimostrazione della sua effettiva partecipazione agli scontri o di una condotta di agevolazione dell’altrui proposito criminoso; c) indeterminatezza del divieto. Il procedimento traeva origine da scontri avvenuti alla vigilia della partita Juventus-Torino, cui erano riferibili numerose denunce e segnalazioni. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto istruttoria sui filmati e sugli elementi raccolti dall’amministrazione; la documentazione integrativa non ha tuttavia chiarito né la presenza del ricorrente nel luogo degli scontri né la sua partecipazione ai fatti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, ritenendo dirimente la censura relativa all’insufficiente prova della partecipazione del ricorrente ai fatti. Il Collegio ha premesso che il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, autonoma rispetto all’accertamento penale, adottabile sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi gravi, precisi e concordanti secondo la logica del “più probabile che non”; non è quindi necessaria la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, né l’esito favorevole del procedimento penale o la sua archiviazione impediscono l’adozione della misura. Ha inoltre riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e la possibilità di valorizzare anche condotte agevolatrici o non direttamente violente, purché ragionevolmente idonee a fondare il giudizio di pericolosità. Nella fattispecie, però, i filmati prodotti non consentivano di identificare utilmente il ricorrente né di dimostrare che egli avesse raggiunto il luogo degli scontri. Neppure i messaggi nei quali si dichiarava “pronto per la sera” e manifestava l’intenzione di non fare tardi provavano la volontà di partecipare a una rissa; l’annotazione di polizia giudiziaria attestava al più che il ricorrente si era recato a un appuntamento con un gruppo ultras, senza chiarire se avesse poi abbandonato il gruppo o preso parte agli scontri. È stata quindi ritenuta carente la base fattuale necessaria per l’esercizio del potere discrezionale. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
La misura del DASPO costituisce uno strumento amministrativo di prevenzione, fondato su un giudizio prognostico di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi delle manifestazioni sportive; la sua applicazione prescinde dall’accertamento della responsabilità penale, ma richiede un quadro indiziario sufficientemente univoco ed elementi fattuali idonei a riferire la condotta al destinatario.
art. 7 l. 241/1990
La norma è stata invocata per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e per l’omessa indicazione delle ragioni di urgenza; la sentenza accoglie il ricorso per la diversa e dirimente carenza di prova della partecipazione ai fatti.
art. 8 l. 241/1990
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative; la decisione definisce il giudizio sulla carenza della dimostrazione fattuale della condotta.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa preventiva e non una sanzione penale: può essere adottato anche in assenza di una condanna o di un positivo accertamento penale, sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il giudizio alla base del DASPO può fondarsi sulla regola del “più probabile che non” e su elementi gravi, precisi e concordanti, senza richiedere la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia, gli elementi devono consentire di riferire in modo attendibile al destinatario la condotta pericolosa.
- L’ampia discrezionalità del Questore non esonera l’amministrazione dall’onere di dimostrare la partecipazione dell’interessato ai fatti o una sua concreta condotta di agevolazione; la mera presenza a un appuntamento con un gruppo ultras e messaggi dal contenuto equivoco non sono sufficienti, se non collegati da ulteriori elementi agli scontri.
- La legittimità del DASPO richiede un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente: quando i filmati e gli atti di polizia non chiariscono né l’identificazione del destinatario né il suo effettivo raggiungimento del luogo degli scontri, il potere preventivo è esercitato senza adeguata base fattuale e il provvedimento deve essere annullato.
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