Sentenza n. 1749/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4482/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 18.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8660/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 31.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500,00 tramite carta elettronica del docente, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa in materia di lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per una annualità relativa a contratti di lavoro a tempo determinato, del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, con conseguente condanna dell'amministrazione all'erogazione del buono e al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 ottobre 2024 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento e si era costituito con atto meramente formale. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine per proporre l'azione era rispettato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era decorso senza adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissandola nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adeguamento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve mantenere funzione compulsoria e non essere manifestamente iniqua.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è collegata alla funzione di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal decisum.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento di un giudicato che le impone una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da conservare una funzione compulsoria e di garanzia dell'effettività della tutela, senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica; è quindi necessario fissare un termine iniziale, un termine finale e un tetto massimo non manifestamente iniquo.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato: fino all'effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'astreinte può cessare con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche dopo l'insediamento del commissario.
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