Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 14 maggio 2025, n. 4140, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado e improcedibile l’appello incidentale sulla domanda risarcitoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore ferroviario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato deducendo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto revocatorio. In particolare, ha lamentato l’omessa pronuncia sui motivi aggiunti riproposti in appello, relativi alla necessità di pubblicare gli atti espropriativi anche sul sito informatico della Regione e alla conseguente necessità di notificazione individuale, nonché sui motivi aggiunti concernenti una delibera del Consiglio comunale. Ha inoltre censurato l’affermazione incidentale secondo cui una villa storica di pregio non sarebbe stata interessata da vincolo espropriativo e ha reiterato la domanda risarcitoria già dichiarata improcedibile nella precedente sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione immediata e obiettivamente rilevabile del contenuto materiale degli atti processuali, relativa a un punto non controverso, decisivo e non espressamente valutato nella sentenza; esso non coincide con un errore di giudizio, con l’erronea valutazione delle risultanze processuali o con l’errata interpretazione delle domande e delle difese. Nel caso concreto il ricorrente non ha formulato specifiche censure revocatorie contro la sentenza, ma ha sostanzialmente reiterato motivi non esaminati. Non sussisteva neppure omessa pronuncia sui motivi aggiunti, poiché la precedente sentenza aveva esplicitamente ritenuto assorbite le relative censure in conseguenza della declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado. La domanda risarcitoria era stata inoltre dichiarata improcedibile perché l’atto asseritamente dannoso si era consolidato e, autonomamente, perché proposta oltre il termine previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a. L’affermazione relativa alla villa storica aveva carattere meramente incidentale e non costituiva autonoma ratio decidendi della declaratoria di irricevibilità, sicché non poteva fondare la revocazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana, liquidate in € 10.000, oltre accessori; sono state compensate nei confronti del Comune di Bari, rimasto sostanzialmente inattivo in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile

    La revocazione delle sentenze amministrative è ammessa nei casi e secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L’errore revocatorio richiede una falsa percezione materiale degli atti, riguardante un fatto non controverso, decisivo e non espressamente esaminato; non comprende gli errori di valutazione o di interpretazione giuridica.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La precedente sentenza ha ritenuto improcedibile la domanda risarcitoria anche perché proposta dopo la decorrenza del termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice, per una svista percettiva immediata e obiettivamente rilevabile, supponga esistente un fatto documentalmente escluso oppure inesistente un fatto documentalmente provato; il fatto deve essere non controverso, decisivo e non avere formato oggetto di espressa pronuncia.
  • La revocazione non può essere utilizzata per contestare l’erronea valutazione delle prove, l’interpretazione degli atti processuali, l’apprezzamento delle risultanze processuali o l’eventuale anomalia del ragionamento giuridico, poiché tali doglianze integrano, al più, errori di giudizio e trasformerebbero la revocazione in un ulteriore grado di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia revocabile quando la sentenza abbia espressamente dichiarato assorbite le ulteriori censure in conseguenza della definizione preliminare della controversia, anche se tali censure non siano state esaminate nel merito.
  • Le statuizioni svolte meramente in via incidentale, non costituenti autonome ragioni della decisione, non possono fondare una revocazione per errore di fatto se l’eventuale erroneità della relativa affermazione non ha inciso causalmente sul dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.