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Sentenza

Sentenza n. 3956/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. .1795/25 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta del docente degli importi relativi agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere il diritto all'accredito sulla carta del docente degli importi previsti per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero l'8 maggio 2025 in copia informatica munita di attestazione di conformità e il giudicato risultava comprovato dall'attestazione della cancelleria. Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato per la mancata esecuzione dell'obbligo di accredito sulla carta del docente. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provveda entro i successivi sessanta giorni, anche mediante gli atti contabili necessari. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    spedizione in forma esecutiva

    La spedizione in forma esecutiva costituisce istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione; ai fini del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
  • La nozione di titolo esecutivo rilevante ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 coincide con l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; essa è distinta dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
  • L'accertata mancata esecuzione di una statuizione contenuta in un giudicato comporta l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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