Cassazione Civile, Sentenza n. 14776/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermata poi dalla Commissione tributaria centrale, aveva ritenuto sussistente una società di fatto tra i contribuenti in relazione all'acquisto, ristrutturazione e vendita di un complesso immobiliare e quindi la soggezione ad IVA delle operazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto vari vizi processuali: (i) nullità della notifica dell'atto di appello alla defunta Maddalena Contini (1° motivo); (ii) violazione del contraddittorio rispetto agli eredi di Contini (2° motivo); (iii) nullità della notificazione dell'atto di impugnazione dell'Ufficio davanti alla Commissione tributaria centrale in ordine alla posizione di Norma Goffredo, perché la notifica non avrebbe raggiunto il destinatario (3° motivo).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per carenza di legittimazione passiva (competenze trasferite alle agenzie). Ha rigettato i primi due motivi perché concernenti eccezioni de iure tertii che potevano essere sollevate solo dagli eredi della defunta Contini, non dal ricorrente. Ha invece accolto il terzo motivo: la notificazione dell'atto di impugnazione davanti alla CTC non ha raggiunto Norma Goffredo; la CTC avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il vizio e disporre la rinnovazione della notifica. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per nuovo esame; sono compensate le spese del giudizio di cassazione come disposto nella sentenza.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte ha richiamato il criterio soggettivo d'imposta previsto dall'art. 4 per valutare la sussistenza della società di fatto e la conseguente soggezione ad IVA delle operazioni, come fatto dalla CTC nell'accertamento fiscale.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999
Interpretato quale norma che ha trasferito alle agenzie fiscali i rapporti, poteri e competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dal 1° gennaio 2001, con la conseguenza che il Ministero non era passivamente legittimato nel giudizio e il ricorso nei suoi confronti è inammissibile.
art. 1 d.m. 28 dicembre 2000
Richiamato per fissare la data di operatività delle Agenzie fiscali (1° gennaio 2001) in funzione dell'interpretazione della legittimazione passiva.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
Articola i motivi di cassazione invocati: n.3 per la violazione di legge relativa alla regolare instaurazione del processo di merito (notificazione), n.4 per il vizio di motivazione e per violazioni di norme processuali; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per vizio di notificazione ai fini della cassazione.
artt. 132, 156, 159, 160 e 330, secondo comma, cod. proc. civ.
Richiamati in relazione alle conseguenze della nullità di atti processuali e alle modalità di impugnazione: la Corte ha valutato la regolarità della costituzione del contraddittorio e ha sottolineato che le nullità relative al contraddittorio costituiscono eccezioni de iure tertii.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato dalla parte ma la Corte lo ha considerato nel contesto dell'assicurazione del contraddittorio; tuttavia i profili rilevabili relativi alla mancata partecipazione degli eredi potevano essere sollevati solo dagli stessi eredi.
art. 101 cod. proc. civ.
Richiamato nella discussione sul diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha comunque interpretato che la mancata notifica efficace al ricorrente impone la rilevazione d'ufficio del vizio.
art. 378 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla memoria illustrativa depositata dal ricorrente; non caratterizza il decisivo profilo della decisione ma fa parte del quadro procedurale.
art. 132, terzo comma cod. proc. civ.
Richiamato in ordine alla sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente per impedimento dell'estensore.
Massime di principio
- Se la notifica di un atto processuale non raggiunge il destinatario, la decisione di merito derivante da quella procedura può essere nulla e la Corte deve rilevarlo d'ufficio, ordinando la rinnovazione della notifica e il rinvio del giudizio se necessario.
- Le nullità relative alla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto (eccezioni de iure tertii) possono essere sollevate soltanto dalla parte direttamente interessata (es. gli eredi di una persona deceduta), non da altri co-litiganti.
- Quando le competenze e i rapporti sono stati trasferiti da un Ministero ad agenzie autonome per legge, il Ministero perde la legittimazione passiva per atti relativi a quelle competenze: il giudizio deve essere promosso nei confronti dell'ente competente (es. Agenzia delle entrate).
- In presenza di contestazioni di fatto rilevanti per l'imposizione tributaria (esistenza di società di fatto e operazioni oltre l'occasionalità), gli aspetti sostanziali restano valutati in sede di merito; la cassazione per vizi processuali porta normalmente al rinvio per un nuovo esame di merito.
- Chi riceve una notifica nei confronti di un defunto deve verificare immediatamente la regolarità della rappresentanza e/o la tempestiva chiamata degli eredi: le questioni sulla morte del destinatario e sulla notificazione agli eredi devono essere sollevate dagli eredi stessi.
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