Cassazione Civile, Ordinanza n. 33878/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Mali aveva chiesto protezione internazionale davanti alla Commissione territoriale, riferendo di essere orfano di madre, di avere sei fratelli e di subire aggressioni da parte di questi ultimi quando litigava con il fratello minore. La domanda era stata rigettata dal Tribunale di Cagliari e poi dalla Corte d'appello di Cagliari. In cassazione il richiedente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello disposto la sua audizione, che egli assumeva di avere richiesto; 2) omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni sulle condizioni del paese di origine; 3) violazione o falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione delle condizioni socio-politiche del Mali; 4) errata applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 per mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, deducendo in modo generico il grado di integrazione sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché non chiaramente diretto contro la motivazione della Corte d'appello sul diniego di audizione o contro il mancato esercizio del potere officioso; il secondo perché, sotto l'etichetta dell'omesso esame, mirava in realtà a contestare la valutazione delle dichiarazioni e allegazioni già esaminate dal giudice di merito; il terzo perché privo di un confronto con i dati aggiornati e specifici sulla zona di provenienza del ricorrente, già analiticamente valutati dalla Corte d'appello; il quarto perché formulato in modo del tutto generico, senza indicare elementi concreti relativi all'integrazione sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 25/2008
Normativa sul procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, richiamata in via indiretta nel contesto del giudizio di merito e dei motivi del ricorso.
art. 14 d.lgs. 251/2007
La censura sulla protezione sussidiaria è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la valutazione aggiornata e specifica della situazione del paese e della zona di provenienza.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
La doglianza sul permesso umanitario è stata dichiarata inammissibile poiché esposta in modo generico, senza specificare elementi individualizzanti di vulnerabilità o integrazione sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore previsto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, il motivo denunciato come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, in realtà, mira solo a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
- La censura contro il diniego di audizione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di appello e chiarire se sia diretta contro la decisione sul mancato ascolto o contro il mancato uso del potere istruttorio officioso; altrimenti è inammissibile.
- La doglianza sulla protezione sussidiaria richiede un confronto specifico con le fonti aggiornate e con la situazione della concreta area di provenienza del richiedente; allegazioni generiche o datate non sono sufficienti.
- La richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere sorretta da allegazioni concrete e individualizzate sulla vulnerabilità o sull'integrazione sociale; formule generiche non consentono il sindacato di legittimità.
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