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Sentenza

Sentenza n. 547/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di rigetto, n. 13 del 23.05.25;

Giustizia amministrativa202501087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sanatoria edilizia e di compatibilità paesaggistica n. 13 del 23 maggio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per un fabbricato rurale realizzato in forza di una concessione edilizia del 1996 e alla connessa istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 34, 34-bis, 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001, del d.P.R. 17/31, punto A.31, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità, difetto assoluto dei presupposti e della motivazione e violazione del principio tempus regit actum. Ha sostenuto che le opere avrebbero dovuto essere qualificate come variazioni essenziali, eventualmente sanzionabili con demolizione, e ha lamentato che il Comune non avrebbe valutato la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Ha inoltre dedotto la mancata acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio e la mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune perché il gravame è risultato infondato nel merito. Ha ritenuto legittimo il diniego poiché l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004 e ha comportato la creazione di nuove superfici e volumetrie: tali opere non rientrano nei limitati casi di compatibilità paesaggistica postuma ammessi dall'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Ha inoltre rilevato il contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia della zona agricola, per il mancato rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati, l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa regionale per la realizzazione di residenze agricole, l'insussistenza delle condizioni per l'accorpamento dei lotti e la realizzazione di una seconda unità immobiliare residenziale nello stesso lotto. Il Collegio ha ribadito che la sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, che non è ammissibile una sanatoria condizionata o parziale e che l'onere di dimostrare la doppia conformità grava sul richiedente. Quanto all'art. 36-bis, ha affermato che l'interessato avrebbe dovuto chiedere la conversione del procedimento e integrare l'istanza con la documentazione richiesta dalla nuova disciplina, inclusa la dichiarazione del professionista abilitato, gli elaborati grafici, le relazioni tecniche e i calcoli aggiornati; dagli atti non risultava presentata tale istanza di conversione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione e al momento della presentazione dell'istanza

    La sanatoria ordinaria richiede la contemporanea conformità urbanistico-edilizia in entrambi i momenti; la mancanza di uno dei requisiti esclude l'accertamento di conformità.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità

    L'applicazione della nuova disciplina non opera automaticamente: l'interessato deve chiedere la conversione del procedimento e integrare l'istanza con la documentazione necessaria per verificare i presupposti di ammissibilità.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    esclude dalla compatibilità paesaggistica interventi già realizzati che abbiano comportato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma e non per opere che abbiano creato nuove superfici o volumetrie.

  • art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico gravante sull'area costituisce il presupposto per l'applicazione dei limiti alla compatibilità paesaggistica postuma.

  • L.R.C. n. 14/1982

    La disciplina regionale limita la realizzazione di residenze in zona agricola ai soggetti e alle condizioni indicate dalla legge; il Comune ha legittimamente rilevato il mancato possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni per l'accorpamento dei lotti.

Massime di principio

  • La sanatoria edilizia ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è subordinata alla doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; l'onere di dimostrare entrambi i requisiti grava sul richiedente.
  • La compatibilità paesaggistica postuma prevista dall'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 non è conseguibile per opere realizzate in area vincolata che abbiano creato nuove superfici o nuova volumetria, trattandosi di un'ipotesi esclusa dalla disciplina tassativa.
  • La sanatoria non può essere rilasciata in forma condizionata o parziale quando richieda ulteriori opere per conseguire la conformità o quando l'intervento edilizio debba essere considerato unitariamente, senza scissione delle sue singole parti.
  • L'applicazione della procedura di cui all'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non può essere disposta d'ufficio sulla base di una domanda presentata ai sensi dell'art. 36: il richiedente deve chiedere la conversione del procedimento e produrre la documentazione specificamente richiesta dalla nuova disciplina.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico e di autonomi contrasti con la disciplina urbanistico-edilizia della zona agricola rende legittimo il diniego di sanatoria anche quando siano contestate carenze istruttorie relative all'acquisizione dei pareri paesaggistici, se l'insanabilità dell'intervento risulta comunque decisiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

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