Sentenza n. 75/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della causa di servizio e il consequenziale pagamento dell'equo indennizzo; per l’accertamento che la patologia di cui è affetto il ricorrente (-OMISSIS-) è da considerarsi dipendente da causa o quantomeno concausa efficiente e determinante di servizio ed ascrivibile alla tabella B ai sensi della legge 834 del 1981 e successive modifiche; per la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento del relativo equo indennizzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di corresponsione dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e del conseguente equo indennizzo, chiedendo altresì l'accertamento del nesso causale o concausale con il servizio e la condanna al pagamento dell'indennizzo. Ha dedotto manifesta illogicità e mancata considerazione di circostanze di fatto rilevanti, contestando l'attendibilità tecnica del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. In particolare, ha sostenuto che le patologie fossero riconducibili all'attività di servizio svolta nel corso degli anni e ha prodotto una perizia di parte diretta a dimostrare il nesso eziologico. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché il parere del Comitato sarebbe un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, nonché l'inammissibilità del ricorso per preteso sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche. Nel merito hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando che il Comitato di Verifica, incardinato presso tale Ministero, adotta un parere endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva; la lesione deriva dal provvedimento finale dell'organo di amministrazione attiva che recepisce il parere. Il Collegio ha poi ritenuto non necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso è infondato nel merito. Ha affermato che il giudizio del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, potendo essere censurato solo per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o omessa considerazione di circostanze rilevanti. Nel caso concreto il parere era ampiamente motivato sulle risultanze diagnostiche e aveva ricondotto la patologia artrosica a un processo idiopatico ed endogeno, escludendo che l'esposizione a fattori climatici o raffreddanti potesse incidere sull'eziopatogenesi, salvo l'acutizzazione della sintomatologia dolorosa. Il ricorrente si è limitato a richiamare genericamente lo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto, senza allegare specifici episodi traumatici o condizioni di servizio eccezionali, gravose ed esorbitanti, e la stessa perizia di parte è stata ritenuta contraddittoria sul rilievo del sovraccarico funzionale. Tali allegazioni non sono state ritenute idonee a scalfire l'attendibilità tecnica del parere. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
legge 834 del 1981
Richiamata dal ricorrente in relazione all'ascrivibilità della patologia alla tabella B ai fini dell'equo indennizzo; il testo non indica una specifica interpretazione decisiva del giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva; nelle controversie sul diniego del riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione che adotta il provvedimento finale recependo il parere, non al Ministero presso cui il Comitato è incardinato per il solo fatto di aver espresso il parere.
- La valutazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo nel merito; è censurabile soltanto per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o omessa considerazione di circostanze fattuali idonee a incidere sulla conclusione.
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il dipendente deve allegare e documentare specifici episodi o condizioni di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente sull'insorgenza o sull'aggravamento della patologia.
- Generici richiami agli ordinari disagi, fatiche, stress o al normale svolgimento delle mansioni non dimostrano il nesso causale o concausale con l'infermità, poiché tali fattori costituiscono rischi ordinari propri dell'attività lavorativa e non circostanze eccezionali rilevanti ai fini della causa di servizio.
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