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Sentenza

Sentenza del 02/12/2015 n. 9824 - Comm. Trib. Prov. Milano

Cooperativa a proprietà indivisa - Box pertinenziali - Abitazione principale - Esenzione ICI - Nullità dell'avviso di liquidazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. I box non potevano essere qualificati come pertinenze, in senso giuridico, delle abitazioni di proprietà dei soci perché mancava l'identità tra il proprietario dell'abitazione e quello del bene pertinenziale. Di conseguenza, non potevano beneficiare dell'esenzione ICI prevista per l'abitazione principale e l'avviso di liquidazione non è stato dichiarato nullo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente sosteneva che i box assegnati ai soci, in quanto destinati a servizio delle rispettive abitazioni principali, costituissero pertinenze delle stesse e beneficiassero quindi dell'esenzione ICI prevista per la prima casa. La questione centrale riguardava però la titolarità giuridica dei box: essi erano rimasti di proprietà della cooperativa a proprietà indivisa, nonostante l'assegnazione materiale ai soci.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI sull'esenzione per l'abitazione principale

    L'esenzione prevista per l'abitazione principale può estendersi alle pertinenze solo quando il bene possiede effettivamente tale qualificazione giuridica.

  • Norme civilistiche sulle pertinenze

    La pertinenza presuppone un rapporto di servizio durevole tra il bene principale e quello accessorio e, secondo la decisione, richiede anche la riferibilità giuridica dei due beni al medesimo proprietario. L'assegnazione materiale del box al socio non è sufficiente se la proprietà resta alla cooperativa.

Massime di principio

  • Per applicare un'esenzione fiscale prevista per l'abitazione principale a un box o altro bene accessorio, non basta che il bene sia utilizzato insieme all'abitazione: occorre verificare anche la titolarità giuridica.
  • Nelle cooperative a proprietà indivisa, l'assegnazione di un alloggio o di un box al socio non equivale necessariamente al trasferimento della proprietà; se la cooperativa resta proprietaria, il bene può non essere considerato pertinenza dell'immobile del socio.
  • L'esenzione per la prima casa deve essere interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a beni che abbiano soltanto una destinazione funzionale collegata all'abitazione.
  • Prima di contestare un avviso tributario relativo a un box, è necessario verificare atto di proprietà, regime cooperativo, modalità di assegnazione e presenza dei requisiti giuridici della pertinenza.

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