Sentenza del 02/12/2015 n. 9824 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cooperativa a proprietà indivisa - Box pertinenziali - Abitazione principale - Esenzione ICI - Nullità dell'avviso di liquidazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. I box non potevano essere qualificati come pertinenze, in senso giuridico, delle abitazioni di proprietà dei soci perché mancava l'identità tra il proprietario dell'abitazione e quello del bene pertinenziale. Di conseguenza, non potevano beneficiare dell'esenzione ICI prevista per l'abitazione principale e l'avviso di liquidazione non è stato dichiarato nullo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente sosteneva che i box assegnati ai soci, in quanto destinati a servizio delle rispettive abitazioni principali, costituissero pertinenze delle stesse e beneficiassero quindi dell'esenzione ICI prevista per la prima casa. La questione centrale riguardava però la titolarità giuridica dei box: essi erano rimasti di proprietà della cooperativa a proprietà indivisa, nonostante l'assegnazione materiale ai soci.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull'esenzione per l'abitazione principale
L'esenzione prevista per l'abitazione principale può estendersi alle pertinenze solo quando il bene possiede effettivamente tale qualificazione giuridica.
Norme civilistiche sulle pertinenze
La pertinenza presuppone un rapporto di servizio durevole tra il bene principale e quello accessorio e, secondo la decisione, richiede anche la riferibilità giuridica dei due beni al medesimo proprietario. L'assegnazione materiale del box al socio non è sufficiente se la proprietà resta alla cooperativa.
Massime di principio
- Per applicare un'esenzione fiscale prevista per l'abitazione principale a un box o altro bene accessorio, non basta che il bene sia utilizzato insieme all'abitazione: occorre verificare anche la titolarità giuridica.
- Nelle cooperative a proprietà indivisa, l'assegnazione di un alloggio o di un box al socio non equivale necessariamente al trasferimento della proprietà; se la cooperativa resta proprietaria, il bene può non essere considerato pertinenza dell'immobile del socio.
- L'esenzione per la prima casa deve essere interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a beni che abbiano soltanto una destinazione funzionale collegata all'abitazione.
- Prima di contestare un avviso tributario relativo a un box, è necessario verificare atto di proprietà, regime cooperativo, modalità di assegnazione e presenza dei requisiti giuridici della pertinenza.
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