Sentenza n. 2003/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di predisposizione di un progetto individualizzato per minore con disabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza ricevuta dal Comune il 21 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto, nell’interesse della figlia minore con disabilità, la predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Le amministrazioni, ritualmente evocate, non si sono costituite. La doglianza consiste nell’inerzia amministrativa e nella violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla normativa applicabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che l’art. 14 della legge n. 328/2000 consenta alle persone con disabilità di richiedere l’elaborazione del progetto di vita e che l’art. 91 della legge regionale siciliana n. 11/2010 imponga l’adozione dei piani personalizzati per i minori con disabilità entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comune, non avendo provveduto sull’istanza, ha violato sia il termine previsto dalla disciplina regionale sia l’obbligo generale di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Comune e ASP sono stati condannati a provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il giudice ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie dell’Assessorato regionale della Salute, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di trenta giorni per compiere tutte le attività amministrative necessarie, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese di giudizio sono state poste a carico delle due amministrazioni, in misura di 750 euro ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La disposizione consente alle persone con disabilità di richiedere l’elaborazione del progetto di vita individuale.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 91 l.r. Sicilia n. 11/2010
“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari e per l’adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L’attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti sociosanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro”.
Il giudice ha ritenuto che la disciplina imponga l’adozione del progetto o piano personalizzato per il minore con disabilità entro sessanta giorni dalla richiesta.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia, pur senza richiamare espressamente il comma specifico, accerta l’illegittimità del silenzio e ordina alle amministrazioni di provvedere entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 59 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta è disposta quale strumento per assicurare l’esecuzione dell’ordine giudiziale in caso di persistente inerzia amministrativa.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 55 d.P.R. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato tra i presupposti della protezione dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato con riguardo al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una persona con disabilità, anche minorenne tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, presenta un’istanza diretta alla predisposizione di un progetto individualizzato o di vita, l’amministrazione competente è tenuta a concludere il procedimento entro il termine previsto dalla disciplina applicabile.
- La mancata adozione del progetto personalizzato per un minore con disabilità entro il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa regionale integra silenzio-inadempimento e viola anche l’obbligo generale di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare alle amministrazioni coinvolte di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia alla scadenza del termine giudiziale.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- In caso di nomina del commissario ad acta, il compenso e le spese dell’incarico sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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