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Sentenza

Sentenza n. 2537/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il pagamento di € 1.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, n. 392/2025. La sentenza, passata in giudicato il 14 gennaio 2026, aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 per il bonus "Carta del Docente". La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, precisando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 27 maggio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. In corso di causa ha rinunciato alla richiesta degli interessi legali, qualificandola come mero refuso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto possibile proporre il giudizio di ottemperanza anche per una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato la definitività del titolo giudiziale e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l'eventuale ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudizio è stato utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione dell'azione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quanto all'assenza di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Disposizione richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione obbligata non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può svolgere l'incarico senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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