Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3590/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2374/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 22 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202600716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e festività soppresse

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2374/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli € 4.141,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della pronuncia, il ricorrente ha domandato il pagamento delle somme e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto a erogare integralmente quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza del Tribunale di Milano e la pretesa del ricorrente è stata pienamente soddisfatta. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura esecutiva né è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato; il pagamento è stato disposto direttamente in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione da parte dell’amministrazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata dal ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
  • La sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda esclude la necessità di ulteriori misure esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che abbia dato causa alla proposizione del ricorso mediante la precedente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.