Sentenza n. 3590/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2374/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 22 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2374/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli € 4.141,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della pronuncia, il ricorrente ha domandato il pagamento delle somme e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto a erogare integralmente quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché il Ministero ha integralmente eseguito la sentenza del Tribunale di Milano e la pretesa del ricorrente è stata pienamente soddisfatta. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura esecutiva né è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato; il pagamento è stato disposto direttamente in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione da parte dell’amministrazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata dal ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
- La sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda esclude la necessità di ulteriori misure esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che abbia dato causa alla proposizione del ricorso mediante la precedente inerzia.
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