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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00200/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario concesso da una banca a una società, garantito da fideiussione personale di un soggetto. In seguito all'allegato inadempimento, il creditore avviava esecuzione forzata contro la società mutuataria e il fideiussore. Gli opponenti contestavano il quantum del credito azionato, sostenendo che il conteggio del debito residuo fosse errato e che alcuni versamenti già eseguiti non fossero stati correttamente considerati. In corso di opposizione veniva inoltre dedotta la nullità/usurarietà del tasso di interesse, ma il tribunale dichiarava tale domanda nuova e quindi inammissibile. In appello la decisione veniva parzialmente ribaltata a favore del creditore, con rigetto dell'opposizione. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: (1) omessa pronuncia in appello sulla censura relativa al giudizio di novità della domanda di nullità per usurarietà; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello accolto il gravame del creditore sulla contestazione dei versamenti ritenuti dal tribunale non contestati; (3) omessa pronuncia/omesso esame di fatto decisivo per non avere considerato un versamento di 10.000 euro che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto imputarsi al debito della società e non a quello personale del fideiussore; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e di norme sulla prova per aver la corte d'appello ritenuto non provati alcuni pagamenti, non attribuito valore a quietanze e ignorato fatti asseritamente non contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la corte d'appello aveva comunque deciso sul motivo di gravame, dichiarandolo inammissibile; ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto la veste di violazioni processuali o di omesso esame, in realtà miravano a una rivalutazione di merito su prova, contestazione e imputazione dei pagamenti; ha inoltre affermato che la determinazione del credito cui imputare un pagamento in acconto è questione di fatto riservata al giudice di merito. Ne è seguita la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di esaminare una domanda o eccezione; non sussiste quando il giudice decide sulla questione dichiarando il motivo inammissibile, improcedibile o irricevibile.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere l'indicazione specifica delle censure e degli elementi richiesti; la mancanza di un adeguato riferimento alla questione impugnata determina l'inammissibilità del motivo di gravame.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione devono essere esposti in modo chiaro e completo i fatti di causa e indicati specificamente gli atti e documenti su cui il motivo si fonda, a pena di inammissibilità.

  • art. 1194 c.c.

    Contestare la prova dell'imputazione di un pagamento equivale a negare che quel pagamento abbia estinto il credito azionato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che riguarda la prova dei pagamenti, la contestazione dei fatti e il valore probatorio dei documenti investe valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 2708 c.c.

    La valutazione dell'efficacia probatoria delle quietanze rientra nella sfera del giudice di merito; la censura che ne contesti la rilevanza è inammissibile se mira a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito si pronunci sulla questione dichiarando il relativo motivo inammissibile o comunque respingendolo in rito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure su valutazione delle prove, contestazione dei fatti o imputazione dei pagamenti in doglianze di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo.
  • La determinazione di quale debito debba essere estinto da un pagamento in acconto è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente.
  • L'inosservanza degli oneri di specifica indicazione dei fatti di causa, degli atti e dei documenti rilevanti nel ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del motivo.
  • La contestazione dell'imputazione di un pagamento equivale, sul piano sostanziale, a negare l'effetto estintivo di quel pagamento sul credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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