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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1896/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata con l'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso (clan Riviezzi). Il ricorrente deduceva: vizio di applicazione e motivazione delle norme penali e processuali; inaffidabilità del collaboratore di giustizia Bruzzese e contrastività/contraddittorietà della persona offesa (Caputo); mancanza di riscontri oggettivi (tabulati telefonici, celle); assenza di prova della sussistenza del clan Riviezzi alla luce di precedenti pronunce di annullamento/assoluzione; vizio nella qualificazione giuridica del fatto (possibile esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché estorsione); carenza delle esigenze cautelari per tempo trascorso e precedenti assoluzioni/decisioni favorevoli all'indagato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato inammissibili le doglianze quanto alla valutazione della credibilità dei testi e dei riscontri tecnici, ritenendo che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e che le critiche difensive costituissero valutazioni di merito non suscettibili di sindacato in questa sede. Tuttavia ha accolto i profili relativi alla configurazione dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" e alla conseguente qualificazione del fatto come estorsione: alla luce di precedenti pronunce (annullamento con rinvio) sulla vicenda del clan Riviezzi, la prova della reale esistenza dell'associazione nel periodo rilevante non è risultata provata con la probabilità richiesta per mantenere l'aggravante. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame sulla sussistenza dell'aggravante e sulla qualificazione giuridica del fatto. Gli altri motivi relativi alle esigenze cautelari sono stati assorbiti in attesa del nuovo esame. Non è disposta la rimessione in libertà automatica; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede la prova, anche nella fase di gravità indiziaria per misure cautelari, dell'elevata probabilità dell'esistenza reale di un'associazione mafiosa nel periodo rilevante; se tale premessa viene meno per decisioni giurisdizionali, l'aggravante non può fondare la misura.

  • art. 629 cod. pen.

    Il reato di estorsione era stato ritenuto dal Tribunale in connessione con l'aggravante mafiosa; la Cassazione ha disposto che la qualificazione come estorsione aggravata va rivalutata se viene meno la prova dell'associazione cui l'agevolazione sarebbe diretta.

  • art. 628 cod. pen. (richiamato)

    Richiamato in relazione alla valutazione della tipologia del fatto (confronto con altre ipotesi di reato) e alla congruità della qualificazione giuridica data dal giudice.

  • art. 606 lett. b), c), e) c.p.p.

    Sono i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure in ragione della natura meramente valutativa delle stesse e ne ha accolte altre nei limiti esposti.

  • art. 192 c.p.p.

    Riguarda i criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato attendibilità e riscontri, salvo la questione specifica relativa all'aggravante mafiosa.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma che regola il giudizio di gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di valutare la sufficiente probabilità degli elementi su cui si fonda la misura, specie quando si sostiene l'esistenza di un'associazione mafiosa.

  • art. 274 e 275 c.p.p.

    Riferite alle esigenze cautelari e alla scelta della misura: la Corte ha ritenuto che l'esame dell'attualità delle esigenze cautelari debba tener conto anche della prova dell'aggravante; tuttavia l'istruttoria su queste esigenze è stata assorbita in attesa del nuovo esame sulla aggravante.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Prevede la trasmissione dell'atto al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la immediata rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari, l'aggravante di agevolazione mafiosa richiede la prova dell'elevata probabilità dell'esistenza reale dell'organizzazione mafiosa nel periodo pertinente; se pronunce anteriori hanno incerto o annullato tale esistenza per lo stesso arco temporale, la misura fondata su quell'aggravante deve essere riconsiderata.
  • La valutazione della credibilità di persone offese e collaboratori di giustizia è prerogativa del giudice di merito e il sindacato in sede d'impugnazione è limitato: vanno denunciati vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà per essere accolti.
  • Le dichiarazioni del collaboratore necessitano, per solidificare la gravità indiziaria, di riscontri oggettivi e di contestualizzazione temporale; riscontri generici o non riferiti al periodo contestato possono risultare insufficienti.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione aggravata vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) dipende anche dalla prova dell'intento e del vantaggio arrecato a terzi (es. un gruppo mafioso): l'assenza di prova dell'elemento aggravante può imporre diversa riclassificazione.
  • Quanto alle esigenze cautelari, il giudice deve valutare attualità e proporzionalità della misura tenendo conto del tempo trascorso dai fatti, di precedenti assoluzioni o decisioni favorevoli e della personalità dell'indagato; tali profili possono comportare la riduzione o revoca della misura se non sussistono elementi concreti di pericolo.
  • Quando una decisione superiore incide su presupposti fondamentali di una misura (es. esistenza di un clan), il giudice di rinvio deve riesaminare compiutamente la sussistenza degli elementi a fondamento della misura prima di confermarla.

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