Ordinanza n. 1125/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata il 22/01/2026 nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario pubblicata il 22 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato d’ufficio una questione preliminare: nel fascicolo non risulta depositata la prova del passaggio in giudicato della sentenza, ad esempio mediante certificazione della cancelleria. Ha quindi assegnato alle parti un termine per formulare osservazioni sulla possibile inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’ammissibilità del ricorso né le ulteriori questioni di rito o di merito. Ha assegnato 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate alla questione rilevata d’ufficio, relativa alla mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza ordinaria azionata in ottemperanza, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 17 dicembre 2026. Ogni decisione sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per dare attuazione alle sentenze del giudice ordinario quando siano passate in giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel ricorso per ottemperanza va depositata la prova del passaggio in giudicato quando l’azione è fondata su una sentenza del giudice ordinario; la sua mancanza può porre un problema di ammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., si debba rilevare d’ufficio la predetta questione preliminare di rito ed assegnare alla parte ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, rilevata d’ufficio
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare, deve consentire alle parti di presentare memorie su di essa prima di decidere.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia; la relativa prova deve essere depositata con il ricorso secondo l’art. 114, comma 2, c.p.a.
- Se il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare di rito suscettibile di incidere sull’ammissibilità del ricorso, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione prima di assumere le ulteriori determinazioni.
Come è indicizzato
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