Cassazione Penale, Sentenza n. 1732/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. (fatto di particolare tenuità) ritenendo che, dato il modesto valore dell'oggetto (circa 300 euro), fosse applicabile la riduzione di pena e, conseguentemente, la causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato correttamente l'esclusione dell'attenuante: pur riconoscendo che il valore economico dell'oggetto non fosse particolarmente elevato, la Corte territoriale ha evidenziato la 'capacità criminosa non marginale' dell'imputato (pregressi penali) e le modalità dell'azione (uso del motocarro provento di delitto per trasporto di un radiatore provento di furto e di rifiuti in assenza di autorizzazioni), fattori che escludono la caratterizzazione del fatto come di particolare tenuità. Per questi motivi non è stato possibile applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis c.p. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferita alla disciplina della ricettazione e alla previsione di una circostanza attenuante per il fatto di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che per il riconoscimento occorra non solo il modesto valore del bene ma anche la marginalità dell'azione e della personalità del reo
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione è preclusa se non sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (modestia del fatto, marginalità, occasionalità)
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte che propone impugnazione manifestamente infondata al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa, di una somma alla cassa delle ammende; applicata in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità non dipende solo dal basso valore economico del bene: occorre valutare il fatto 'nel suo insieme', comprese le modalità d'azione e la personalità dell'imputato
- Pregressi penali, modalità organizzate dell'azione (es. uso di mezzi per il trasporto del provento) o condotte che evidenzino una capacità criminosa non marginale escludono normalmente l'attenuante
- Se l'attenuante non è riconosciuta, può rimanere preclusa l'applicazione della non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; per ottenere quest'ultima occorre dimostrare chiaramente la marginalità, l'occasionalità e la modesta offensività del fatto
- In sede di ricorso per cassazione la mera contestazione del giudizio di fatto del giudice territoriale (valutazione sulla personalità dell'imputato o sulle modalità del reato) difficilmente è sufficiente: bisogna far emergere vizi di illogicità o contraddittorietà davvero manifesti
- Proporre un ricorso manifestamente infondato comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), dunque la valutazione preventiva della fondatezza giuridica e fattuale è essenziale prima di impugnare
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