Circolare ADM n. 25/2023
Applicazione art. 303 T.U.L.D. – Revisione parziale nota n. 16407 del 09/02/20215 sul calcolo delle sanzioni in caso di dichiarazione contenente più articoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rivede parzialmente la nota del 9 febbraio 2015 sul calcolo delle sanzioni ex art. 303 TULD quando la dichiarazione doganale contiene più articoli. In coerenza con la giurisprudenza di merito e di legittimità e con il principio di proporzionalità dell’art. 42 CDU, ADM chiarisce che la verifica della soglia del 5% va fatta sul complesso dei diritti di confine della dichiarazione e non sul singolo articolo. Se la soglia è superata, si individuano le violazioni riferibili ai singoli che hanno concorso all’eccedenza e si applica, se più favorevole, il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997; in caso contrario, il cumulo materiale.
Revisione delle istruzioni sul calcolo delle sanzioni ex art. 303 TULD per dichiarazioni doganali con più articoli
Applicazione dell’art. 303 T.U.L.D. in caso di dichiarazione contenente più articoli
La circolare fornisce una revisione parziale della nota prot. n. 16407/RU del 9 febbraio 2015 in materia di calcolo delle sanzioni previste dall’art. 303 del T.U.L.D. per le dichiarazioni doganali cumulative. L’intervento nasce dall’esigenza di allineare la prassi amministrativa ai principi affermati dalla giurisprudenza e al principio di proporzionalità sancito dall’art. 42 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
Quadro interpretativo e criticità della precedente prassi
La precedente impostazione aveva valorizzato il divieto di compensazione tra i singoli articoli della dichiarazione, trattandoli come autonome unità sanzionabili. In concreto, tale lettura ha determinato in alcuni casi l’irrogazione di sanzioni per ciascun singolo anche quando i diritti evasi complessivi risultavano pari a zero o comunque non emergeva un’eccedenza complessiva significativa, con conseguenti contestazioni e numerosi contenziosi.
La circolare richiama le pronunce della giurisprudenza tributaria di merito, in particolare la sentenza della CTP di Milano n. 5180 del 10/06/2015, che ha affermato la necessità di confrontare l’importo complessivo dichiarato con l’ammontare complessivo dei diritti accertati. Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 25509 del 12/11/2020, che ha indicato come, nelle dichiarazioni cumulative, il riferimento per la soglia del 5% debba essere l’insieme delle singole partite contenute nell’unica dichiarazione, ferma restando l’applicazione del cumulo giuridico sotto il profilo sanzionatorio.
Verifica preliminare della soglia del 5%
La prima operazione da compiere in presenza di una dichiarazione cumulativa è la verifica se il valore complessivo dei diritti evasi, riferito a tutti i singoli che compongono la dichiarazione, superi o meno il 5% dei diritti dichiarati.
La circolare chiarisce che:
- la verifica deve essere svolta sul complesso della dichiarazione e non sul singolo articolo;
- se, in sede di accertamento, una parte di un singolo viene destinata a costituire un nuovo singolo o un singolo già esistente, tale operazione non comporta automaticamente un’eccedenza dei diritti complessivamente accertati rispetto a quelli dichiarati;
- i "nuovi" singoli emersi per effetto della riclassificazione o dello sporzionamento non vanno conteggiati se non hanno generato maggiori diritti complessivi.
Regime sanzionatorio applicabile
Se la differenza complessiva tra diritti accertati e dichiarati è inferiore al 5%, si applica la sanzione prevista dall’art. 303, comma 1, TULD, con importi edittali indicati dalla norma.
Se la differenza complessiva supera il 5%, si applica l’art. 303, comma 3, TULD, nelle sue diverse lettere, in base alla misura dell’eccedenza e ai casi previsti dalla disposizione.
In ogni caso, la circolare richiama l’art. 222 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, affermando che:
- devono essere individuate tante violazioni quanti sono i singoli che hanno concorso a determinare l’eccedenza;
- deve essere irrogata una sola sanzione, pari alla più grave aumentata da un quarto al doppio, quando il cumulo giuridico sia più favorevole;
- il cumulo materiale resta applicabile solo se risulta più favorevole al debitore.
Favor debitoris e criterio di scelta tra cumulo giuridico e materiale
La circolare sottolinea che la ratio del cumulo giuridico è il favor debitoris. Ne deriva che l’ufficio deve sempre verificare quale tra cumulo giuridico e cumulo materiale sia più favorevole al debitore e applicare la soluzione meno gravosa.
È quindi possibile che, in alcune fattispecie, la sanzione calcolata con cumulo giuridico risulti superiore alla somma delle sanzioni singole; in tal caso, la regola corretta è quella del cumulo materiale.
Esemplificazioni allegate
L’allegato alla circolare contiene una serie di esempi numerici per illustrare le possibili combinazioni operative:
- casi in cui la differenza complessiva dei diritti non supera il 5% e si applica l’art. 303, comma 1;
- casi in cui la differenza supera il 5% e si applica l’art. 303, comma 3, lett. a), b) o c);
- casi con riclassificazione di parte della merce e creazione di un nuovo singolo, che non va considerato ai fini sanzionatori se non produce eccedenza complessiva;
- casi in cui il cumulo materiale risulta più favorevole e deve quindi prevalere sul cumulo giuridico.
Indicazioni operative per gli uffici
Le Direzioni territoriali sono chiamate a vigilare sul corretto e uniforme recepimento delle istruzioni da parte degli uffici dipendenti e a segnalare eventuali difficoltà applicative. L’obiettivo dichiarato è uniformare l’azione amministrativa e ridurre il contenzioso in materia di sanzioni doganali per dichiarazioni con più articoli.
Punti principali
Rettifica della prassi del 2015
La circolare interviene per parzialmente correggere la nota prot. n. 16407/RU del 09/02/2015, che aveva esteso il principio del divieto di compensazione ai singoli articoli di una dichiarazione cumulativa. Tale impostazione aveva condotto, in alcuni casi, all’irrogazione di sanzioni per ciascun singolo anche quando l’eccedenza complessiva dei diritti evasi era pari a zero, con possibili profili di sproporzione.
Principio di valutazione complessiva della soglia del 5%
Ai fini dell’art. 303 TULD, la verifica preliminare deve riguardare l’insieme dei singoli articoli contenuti nella dichiarazione doganale. Occorre cioè confrontare i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento con quelli complessivamente dichiarati, e non procedere a una valutazione separata per ciascun articolo.
Effetti del superamento o del mancato superamento del 5%
Se la differenza complessiva tra diritti accertati e dichiarati non supera il 5%, si applica la sanzione di cui all’art. 303, comma 1, TULD. Se la differenza complessiva supera il 5%, trova applicazione l’art. 303, comma 3, TULD nelle sue diverse lettere, in base all’entità dell’eccedenza.
Cumulo giuridico e cumulo materiale
In entrambi gli scenari sanzionatori, ADM richiama l’art. 222 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e l’art. 12, comma 1, d.lgs. 472/1997: devono essere individuate tante violazioni quanti sono i singoli che hanno concorso a determinare l’eccedenza, ma va irrogata una sola sanzione, la più grave aumentata da un quarto al doppio, se il cumulo giuridico risulta più favorevole al debitore. In caso contrario, va applicato il cumulo materiale.
Esclusione dei singoli “nuovi” privi di eccedenza
Non devono essere considerati, nel calcolo sanzionatorio, i nuovi singoli emersi per effetto dell’accertamento quando non abbiano generato maggiori diritti complessivi; ad esempio, i singoli creati da uno sporzionamento di un articolo già presente in dichiarazione e privi di autonoma eccedenza non rilevano ai fini della sanzione.
Funzione degli esempi allegati
L’allegato alla circolare propone diversi prospetti esemplificativi per mostrare, caso per caso, come si calcolano le sanzioni nelle principali fattispecie: differenza inferiore o superiore al 5%, presenza di singoli riclassificati, inserimento di nuovi singoli e scelta tra cumulo giuridico e materiale. Le Direzioni territoriali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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