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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10076/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione dell’eredità di una donna deceduta nel gennaio 2006, che con testamento olografo del 6 maggio 2004 aveva attribuito metà dell’asse ereditario alle tre nipoti, per rappresentazione del padre premorto, e metà alla figlia. Le nipoti contestavano la consistenza del denaro relitto: sul conto corrente della defunta alla data di apertura della successione risultavano circa 2.000 euro, dato ritenuto incongruente con le entrate e le movimentazioni del periodo gennaio 2002-gennaio 2006. Chiedevano la restituzione di 120.000 euro, la divisione delle somme e il rimborso di 224,23 euro per spese condominiali anticipate. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 26 settembre 2012, accertò la falsità delle firme di traenza su alcuni assegni incassati dalla figlia e dal marito, determinò il relitto in 46.014 euro e dispose l’attribuzione alle nipoti di 2.148 euro giacenti sul conto, oltre al pagamento di 20.859 euro e interessi. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 27 maggio 2015, accolse in parte l’appello principale delle nipoti e rigettò quello incidentale della figlia: ricostruì il patrimonio del periodo gennaio 2002-gennaio 2006, riconobbe spese ordinarie per 2.400 euro mensili, spese straordinarie non documentate per complessivi 30.000 euro e spese funebri per 4.000 euro; detratte tali voci dalle entrate complessive di 251.963,42 euro, determinò il relitto in 102.963,42 euro. Attribuì alle nipoti i 2.148 euro giacenti sul conto e condannò la figlia a pagare loro 49.233,71 euro, oltre interessi legali, nonché 224,23 euro per spese condominiali. La figlia ha proposto sei motivi di ricorso. Con i primi, secondo, terzo, quarto e sesto ha contestato, in sintesi, l’obbligo di rendiconto per il periodo anteriore alla delega bancaria del 15 gennaio 2004 e per quello successivo; la qualificazione della figlia come amministratrice di fatto; l’addebito di prelievi e assegni privi di giustificazione, inclusi assegni con firme contraffatte di cui erano beneficiari lei o il marito; l’onere di provare la causa dei pagamenti e la rilevanza dell’emissione degli assegni quale mezzo di pagamento. Ha inoltre sostenuto che il rendiconto relativo al 2002-2003 fosse stato accettato e approvato e che la Corte d’appello avesse violato le regole sulla domanda e sulla valutazione delle prove. Con il quinto motivo ha contestato la ripartizione a metà delle spese della consulenza grafologica, sostenendo che dovessero gravare sulle nipoti che l’avevano richiesta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi e, quindi, l’intero ricorso. I motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati: la Corte d’appello aveva accertato in fatto, sulla base delle prove testimoniali e documentali, che la ricorrente aveva gestito il patrimonio della madre dal 2002 fino al decesso, prima come amministratrice di fatto e poi anche in forza della delega formale del gennaio 2004. Chi assume la gestione di un patrimonio altrui, anche senza formale incarico, è tenuto agli obblighi derivanti dal mandato, incluso il rendiconto; deve giustificare documentalmente le operazioni e le spese eseguite per conto dell’interessata. La contestazione della valutazione delle prove non individuava un fatto decisivo omesso e mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; non risultavano violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. La questione dell’approvazione del rendiconto è stata ritenuta nuova, poiché non risultava trattata nel giudizio d’appello né il ricorso indicava specificamente quando fosse stata dedotta. Il quinto motivo è stato rigettato: la ripartizione paritaria delle spese delle consulenze grafologiche costituiva una compensazione parziale rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, giustificata dall’interesse comune alla ricostruzione dell’asse ereditario e dalla mancata prova che la ricorrente avesse contraffatto le firme. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alle controricorrenti 5.200 euro per spese di lite, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali del 15%. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2030 c.c.

    Ed è noto come il terzo che, senza esservi obbligato, abbia assunto la gestione di un altrui patrimonio, è tenuto, al pari di chi abbia ricevuto uno specifico incarico in tal senso (art. 1703 c.c. e segg.), ad adempiere alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (art. 2030 c.c.), tra le quali, in particolare, una volta conclusa la sua attività, il dovere di rendere all’interessato (ovvero, dopo la sua morte, ai relativi eredi: cfr. Cass. n. 7254 del 2013) il conto del suo operato (art. 1713 c.c.).

    Chi assume spontaneamente la gestione di un patrimonio altrui è soggetto, ai sensi dell’art. 2030 c.c., agli obblighi propri del mandatario, compreso quello di rendere il conto della gestione agli eredi dopo la morte dell’interessato.

  • art. 1713 c.c.

    Nel caso di specie, quindi, una volta stabilito, in fatto, che la convenuta, nel periodo che va dal 2002 fino alla morte della madre, è stata, sia pur in mancanza di una formale investitura, ricevuta soltanto nel mese di gennaio del 2004, l’amministratrice (evidentemente esclusiva, “attesa l’età cronologica della stessa, nata nel 1903”) del patrimonio della madre (incontestatamente formato soltanto dagli accreditamenti confluiti sul conto corrente intestato a quest’ultima), la stessa era, evidentemente, tenuta, tanto per il primo, quanto per il secondo periodo (fino al decesso), a presentare agli (altri) eredi della madre il conto della gestione delle predette somme, fornendo la prova, attraverso la produzione dei corrispondenti documenti giustificativi, di tutte le relative operazioni, con l’indicazione della rispettiva causale e della corrispondente misura monetaria: non soltanto, quindi, delle somme che ha incassato ma anche (e soprattutto) degli esborsi che ha eseguito per conto dell’interessato, con la conseguenza che, in mancanza, il versamento a terzi (ed, a fortiori, il prelievo diretto alla cassa o a mezzo di assegni) delle somme che la stessa aveva dedotto di aver eseguito nell’interesse del mandante, risultano privi della necessaria giustificazione causale: come, in effetti, ha ritenuto la corte d’appello.

    Il gestore deve rendicontare tutte le operazioni, comprese le somme incassate e gli esborsi sostenuti per conto dell’interessato, indicando causale e importo e fornendo i documenti giustificativi. In difetto, prelievi e pagamenti dedotti come eseguiti nell’interesse del titolare restano privi di giustificazione causale.

  • art. 115 c.p.c.

    Sennonchè, solo l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti ma in realtà mai offerte: al contrario, l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27033 del 2018).

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando la decisione si fonda su prove mai offerte dalle parti, non quando si contesta il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Tale valutazione, del resto, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente anche sotto il profilo della invocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, com’è accaduto nel caso di specie, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice altera i criteri legali di valutazione della prova, attribuendo valore di prova legale a una prova liberamente apprezzabile, o viceversa, oppure disattende il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione. Non basta che abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La corte d’appello, in effetti, con accertamento in fatto che la ricorrente non ha censurato con la specifica indicazione di uno o più fatti decisivi che la stessa avrebbe omesso di esaminare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, la convenuta abbia svolto “il ruolo di amministratrice di fatto nella gestione patrimoniale della de cuius dal 2002 sino al rilascio della formale delega (nel mese di gennaio del 2004) e poi oltre, sino al decesso avvenuto nel gennaio 2006”, a nulla rilevando, “attesa l’età cronologica della stessa, nata nel 1903”, che la defunta avesse conservato il potere di operare sul proprio conto corrente.

    Per censurare l’omesso esame in cassazione occorre indicare specificamente il fatto decisivo che il giudice avrebbe trascurato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso di specie, quindi, una volta stabilito, in fatto, che la convenuta, nel periodo che va dal 2002 fino alla morte della madre, è stata, sia pur in mancanza di una formale investitura, ricevuta soltanto nel mese di gennaio del 2004, l’amministratrice (evidentemente esclusiva, “attesa l’età cronologica della stessa, nata nel 1903”) del patrimonio della madre (incontestatamente formato soltanto dagli accreditamenti confluiti sul conto corrente intestato a quest’ultima), la stessa era, evidentemente, tenuta, tanto per il primo, quanto per il secondo periodo (fino al decesso), a presentare agli (altri) eredi della madre il conto della gestione delle predette somme, fornendo la prova, attraverso la produzione dei corrispondenti documenti giustificativi, di tutte le relative operazioni, con l’indicazione della rispettiva causale e della corrispondente misura monetaria: non soltanto, quindi, delle somme che ha incassato ma anche (e soprattutto) degli esborsi che ha eseguito per conto dell’interessato, con la conseguenza che, in mancanza, il versamento a terzi (ed, a fortiori, il prelievo diretto alla cassa o a mezzo di assegni) delle somme che la stessa aveva dedotto di aver eseguito nell’interesse del mandante, risultano privi della necessaria giustificazione causale: come, in effetti, ha ritenuto la corte d’appello.

    Accertata la gestione del patrimonio altrui, spetta al gestore giustificare con documenti le operazioni e gli esborsi che afferma di aver effettuato nell’interesse del titolare; in mancanza, tali uscite non risultano giustificate.

  • art. 263 c.p.c.

    Nel caso di specie, quindi, una volta stabilito, in fatto, che la convenuta, nel periodo che va dal 2002 fino alla morte della madre, è stata, sia pur in mancanza di una formale investitura, ricevuta soltanto nel mese di gennaio del 2004, l’amministratrice (evidentemente esclusiva, “attesa l’età cronologica della stessa, nata nel 1903”) del patrimonio della madre (incontestatamente formato soltanto dagli accreditamenti confluiti sul conto corrente intestato a quest’ultima), la stessa era, evidentemente, tenuta, tanto per il primo, quanto per il secondo periodo (fino al decesso), a presentare agli (altri) eredi della madre il conto della gestione delle predette somme, fornendo la prova, attraverso la produzione dei corrispondenti documenti giustificativi, di tutte le relative operazioni, con l’indicazione della rispettiva causale e della corrispondente misura monetaria: non soltanto, quindi, delle somme che ha incassato ma anche (e soprattutto) degli esborsi che ha eseguito per conto dell’interessato, con la conseguenza che, in mancanza, il versamento a terzi (ed, a fortiori, il prelievo diretto alla cassa o a mezzo di assegni) delle somme che la stessa aveva dedotto di aver eseguito nell’interesse del mandante, risultano privi della necessaria giustificazione causale: come, in effetti, ha ritenuto la corte d’appello.

    Nel procedimento di rendiconto, l’obbligo di rendere conto discende dall’accertamento della gestione del patrimonio altrui; il gestore deve documentare le operazioni e la loro causale, non essendo sufficiente il mero prelievo o pagamento.

  • art. 90 c.p.c.

    La corte d’appello, infatti, lì dove ha stabilito che le spese della consulenza tecnica d’ufficio e quelle della consulenza tecnica di parte grafologica dovevano rimanere a carico delle parti nella misura pari alle metà ciascuna, ha, in sostanza, provveduto, anzichè a condannare la convenuta soccombente al relativo ed integrale pagamento, ad una parziale compensazione, tra le parti, del relativo peso, lasciandone la metà a carico delle attrici, che l’avevano chiesta: e ciò in ragione sia del fatto che si è trattato di spese sostenute nell’interesse reciproco delle stesse, trattandosi di attività volta alla ricostruzione del patrimonio ereditario sulle quali le stesse concorrevano per una quota pari al cinquanta per cento ciascuna, sia del fatto che era mancata la prova della contraffazione della sottoscrizione del traente da parte dell’appellata.

    Il criterio secondo cui ciascuna parte sostiene le spese degli atti che compie non impedisce al giudice di disporre, nel regolamento complessivo delle spese, una compensazione parziale quando l’attività processuale ha riguardato un interesse comune delle parti.

  • art. 91 c.p.c.

    Ed è noto che, con riferimento al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 930 del 2015).

    Il controllo di legittimità sul regolamento delle spese verifica che non siano poste a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensarle in tutto o in parte rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi assume, anche senza formale incarico, la gestione del patrimonio altrui è tenuto agli obblighi propri del mandatario, incluso il rendiconto agli eredi dopo la morte del titolare.
  • Il gestore deve documentare tutte le operazioni compiute, indicando causale e importo, e giustificare sia le somme incassate sia gli esborsi effettuati per conto del titolare; in mancanza, prelievi e pagamenti dedotti come spese nell’interesse di quest’ultimo restano privi di giustificazione causale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è deducibile per ottenere una nuova ponderazione delle prove: occorre denunciare, rispettivamente, l’uso di prove non introdotte o l’alterazione delle regole legali di valutazione probatoria.
  • La censura di omesso esame richiede l’indicazione specifica di un fatto storico decisivo non esaminato; non consente di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa valutazione delle prove.
  • Una questione che richiede accertamenti di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve indicare in quale atto del giudizio di merito l’aveva già dedotta, così da consentire il controllo sulla novità della censura.
  • La valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese processuali appartiene al giudice di merito; in cassazione è verificabile il rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaProveImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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