Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione ha irrogato una sanzione amministrativa di euro 98.008,25 per l'omesso versamento ad Agea del prelievo supplementare dovuto, in via anticipata, dal primo acquirente del latte, da trattenere ai danni dei soci conferenti che avevano superato la quota di riferimento nel mese di novembre 2012. I destinatari della sanzione hanno proposto opposizione e, tra l'altro, hanno chiesto di avvalersi del pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, assumendo che la sanzione fosse soggetta al criterio del doppio del minimo edittale e che, avendo versato l'intera somma dovuta secondo la loro lettura, la sanzione dovesse considerarsi estinta. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno respinto l'opposizione. In ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo di violazione degli artt. 16 L. 689/1981 e 5, comma 5, D.L. 49/2003, sostenendo che la sanzione non fosse proporzionale in senso tecnico ma commisurata entro un minimo e un massimo, con conseguente applicabilità del pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la sanzione prevista dall'art. 5, comma 5, D.L. 49/2003 non ha natura proporzionale ai sensi dell'art. 10 L. 689/1981, poiché è previsto un limite massimo e, soprattutto, un minimo edittale pari a euro 1.000, fissato dalla norma. Ne deriva che è ammissibile il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 nella forma del doppio del minimo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, D.L. 49/2003
convertito con L. 119/2003; come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22/2005, conv. in L. 71/2005
prevede una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare, con importo massimo di euro 100.000 e minimo edittale di euro 1.000; non configura una sanzione proporzionale priva di minimo
art. 16 L. 689/1981
pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo oppure, se più favorevole e se stabilito il minimo edittale, al doppio del relativo importo
consente l'estinzione della sanzione mediante pagamento in misura ridotta quando la norma sanzionatoria prevede un minimo edittale
art. 10 L. 689/1981
richiamato per distinguere le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo, dalla fattispecie in esame
Massime di principio
- Una sanzione amministrativa non va qualificata come proporzionale solo perché è commisurata a un parametro economico dell'illecito; se la disposizione prevede anche un limite massimo e un minimo edittale, la sanzione resta soggetta alla disciplina ordinaria della L. 689/1981.
- Ai fini dell'applicabilità del pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, è decisivo che la norma sanzionatoria preveda un minimo edittale: in tal caso il trasgressore può estinguere l'illecito pagando il doppio di tale minimo, se più favorevole rispetto alla terza parte del massimo.
- La previsione di un criterio di quantificazione collegato all'entità dell'illecito non esclude, di per sé, l'esistenza di un minimo edittale, quando la norma consenta una graduazione della sanzione entro limiti prefissati.
- Quando il giudice di merito neghi il pagamento in misura ridotta sulla base di una erronea qualificazione della sanzione come proporzionale senza minimo, la sentenza è censurabile per violazione di legge.
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