Sentenza del 21/03/2017 n. 717 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Motivazione della cartella di pagamento - Necessità di chiarezza non solo riguardo alla sorte capitale ma anche riguardo agli interessi, per i quali non è sufficiente indicare solo il loro importo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per l'anno 1982, contestando la legittimità dell'iscrizione a ruolo eseguita sulla base di una sentenza della Commissione Tributaria Centrale anziché di un avviso di accertamento. Ha inoltre contestato l'omessa motivazione sugli interessi, ritenuti eccessivi e non verificabili, e sulle sanzioni. Gli eredi hanno chiesto anche l'esclusione delle sanzioni, in quanto non trasmissibili agli eredi.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella emessa in esecuzione della sentenza tributaria, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile anche alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale. È stata invece riconosciuta l'illegittimità della pretesa relativa agli interessi, poiché la cartella indicava soltanto l'importo complessivo senza specificare il tasso applicato e i criteri di calcolo, impedendo al contribuente di verificarne la correttezza. Sono state inoltre dichiarate non dovute le sanzioni e i relativi accessori, non trasmissibili agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997. La pretesa tributaria principale è rimasta ferma. Gli appellanti sono stati condannati a rimborsare all'Agenzia metà delle spese del grado, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione a ruolo sulla base di accertamenti non definitivi nella fase amministrativa; non è la disposizione applicabile alla riscossione frazionata conseguente a una sentenza tributaria.
Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992
“... il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: ... c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale”.
Consente la riscossione frazionata del tributo durante il contenzioso e legittima l'iscrizione a ruolo del residuo importo determinato dalla sentenza tributaria.
Art. 3, comma 2, del D.L. n. 49/2010, convertito dalla L. n. 73/2010
“Le disposizioni di cui all'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale”.
Estende alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale la disciplina sulla riscossione prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
Art. 65 del D.P.R. n. 600/1973
Prevede la responsabilità degli eredi per le obbligazioni tributarie del defunto, nei limiti e secondo le regole applicabili alla successione.
Art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997
“L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Le sanzioni tributarie hanno natura personale e non possono essere richieste agli eredi del contribuente deceduto.
Cass. n. 4516/2012
“... tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo ...”.
Una cartella è illegittima nella parte relativa agli interessi se indica soltanto l'importo globale senza aliquote, periodi e modalità di calcolo.
Cass. n. 24933/2016
L'obbligo di motivazione deve essere congruo, sufficiente e intellegibile anche per la componente degli interessi; devono essere indicati il tasso applicato e i criteri di conteggio.
Massime di principio
- La riscossione può essere legittimamente avviata sulla base di una sentenza tributaria, anche se non esiste un nuovo avviso di accertamento, quando la legge prevede la riscossione frazionata o l'esecuzione della decisione giudiziale.
- La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di ricostruire e verificare ogni componente della pretesa: per gli interessi non basta indicare l'importo finale, ma occorre specificare almeno tassi applicati, periodi di riferimento e criteri di calcolo.
- La carenza di motivazione sugli interessi può comportare l'annullamento della cartella limitatamente a tale componente, senza necessariamente eliminare il tributo principale.
- Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi; gli eredi possono quindi contestare la loro inclusione nella cartella anche quando il debito d'imposta principale resta dovuto.
- Quando il contribuente soccombe sulla debenza del tributo ma ottiene l'eliminazione di interessi o sanzioni, l'esito è una soccombenza parziale e le spese possono essere compensate o ripartite.
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