Cassazione Civile, Ordinanza n. 36364/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di cessione di ramo d'azienda e dal conseguente regime del contratto collettivo applicabile al rapporto della lavoratrice trasferita. In primo grado era stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori di III livello del CCNL Settore terziario-commercio, con condanna al pagamento di differenze retributive. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma ha confermato il riconoscimento del III livello e le differenze retributive, ma ha ritenuto legittima l'applicazione del CCNL Settore terziario-commercio, escludendo che dovesse applicarsi il CCNL Metalmeccanici invocato dalla lavoratrice e ritenendo quindi legittimo anche il licenziamento per superamento del comporto. La ricorrente ha censurato tale decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che, dopo il trasferimento del ramo, ai lavoratori ceduti dovesse applicarsi il CCNL effettivamente applicato dalla cessionaria del ramo, cioè il CCNL Metalmeccanici, in ragione dell'applicazione costante di tale disciplina collettiva da parte della cessionaria e della comunicazione in tal senso resa alla lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti si applica il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, salvo il caso in cui presso la cessionaria non sia regolamentato il rapporto da alcuna disciplina collettiva. Poiché nel caso concreto risultava l'applicazione presso la cessionaria di un diverso contratto collettivo, la Corte d'appello aveva errato nel non applicare tale principio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
In caso di trasferimento d'azienda o di ramo, il lavoratore trasferito resta inserito nella nuova realtà organizzativa e, se presso la cessionaria esiste una disciplina collettiva applicata ai rapporti di lavoro, si applica quest'ultima anche se più sfavorevole; il contratto collettivo originario permane solo se la cessionaria non applica alcuna disciplina collettiva.
art. 3 n. 3 direttiva 2001/23/CE
"Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo"
La disposizione, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte di giustizia e recepita dalla Cassazione, consente il mantenimento delle condizioni collettive fino all'entrata in vigore o all'applicazione di un altro contratto collettivo presso il cessionario.
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nella cessione di ramo d'azienda, il regime collettivo applicabile ai lavoratori trasferiti si identifica, di regola, con quello vigente e concretamente applicato presso il cessionario, anche se meno favorevole per il dipendente.
- Il contratto collettivo originariamente applicato dal cedente continua a operare solo in assenza, presso la cessionaria, di una disciplina collettiva applicabile ai rapporti di lavoro.
- Ai fini dell'art. 2112 c.c. è decisivo verificare non solo l'esistenza astratta di un diverso CCNL, ma la sua effettiva applicazione ai rapporti del cessionario nella nuova organizzazione aziendale.
- Se il giudice di merito disapplica tale criterio e mantiene il CCNL del cedente pur in presenza di un CCNL applicato dalla cessionaria, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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