Cassazione Penale, Ordinanza n. 28850/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, chiedendo il riconoscimento del beneficio della detenzione domiciliare ex art. 1 l. n. 199/2010. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento di sorveglianza si limitasse a riprodurre la motivazione del primo giudice e si fondasse esclusivamente su elementi negativi del passato, senza considerare la personalità attuale del detenuto e le sue prospettive rieducative e risocializzanti. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché generiche, in fatto e manifestamente infondate, oltre che meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal Tribunale di sorveglianza con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 199/2010
Norma richiamata come base del beneficio richiesto dal detenuto; il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, nel caso concreto, non ne ricorressero i presupposti per l'elevato rischio di recidiva e di inosservanza delle prescrizioni.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze generiche, meramente assertive o di fatto, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- La motivazione del diniego di un beneficio penitenziario è logicamente e giuridicamente adeguata quando valorizza, oltre alla condotta intramuraria, anche la storia criminale del soggetto, i precedenti esiti fallimentari di misure alternative e gli elementi concreti sintomatici di elevato rischio di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della personalità del detenuto o delle sue prospettive rieducative se il giudice di merito ha già esaminato tali profili con argomentazione non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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