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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03156/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, già dipendente di una società poi fallita e ammesso al passivo in via privilegiata per un credito di 3.369,39 euro relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), diretta ad ottenere dall'INPS il pagamento di tali somme a carico del Fondo di Garanzia ex art. 2 d.lgs. 80/1992. La Corte d'appello aveva ritenuto la domanda giudiziale tardiva per decadenza, assumendo che il termine annuale per agire decorresse dall'esaurimento del procedimento amministrativo e, nel caso concreto, fosse spirato prima del deposito del ricorso giudiziale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi identici nei due procedimenti riuniti: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, sostenendo che la domanda giudiziale fosse stata proposta entro il termine di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa del 15 marzo 2012, tenuto conto della tempistica del procedimento amministrativo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992, contestando il mancato riconoscimento del credito per le ultime tre mensilità, anche in relazione al periodo di sospensione in CIGS e alla cessazione del rapporto per dimissioni intervenuta il 29 settembre 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi aventi identico contenuto e li ha entrambi accolti. Ha ritenuto fondato il motivo sulla decadenza, affermando che nel caso concreto il termine non era spirato perché la domanda amministrativa era stata presentata il 15 marzo 2012 e il ricorso giudiziale era stato depositato il 7 gennaio 2014, dunque entro il termine applicabile di un anno e trecento giorni. Il secondo motivo, relativo al merito del diritto alle ultime tre mensilità, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 80/1992

    Attribuisce al lavoratore il diritto di ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 47 d.p.r. 639/1970

    Prevede il termine di decadenza per l'azione giudiziale in materia di prestazioni previdenziali; esso si applica anche alle prestazioni del Fondo di Garanzia e decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo.

  • art. 24 legge n. 88/1989

    Richiamato per qualificare il Fondo di Garanzia nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

  • art. 25 legge n. 88/1989

    Richiamato come norma del procedimento per il conseguimento delle prestazioni previdenziali.

  • art. 46 legge n. 88/1989

    Individua la scansione e la durata del procedimento amministrativo e del ricorso amministrativo; rileva ai fini del calcolo del termine di decadenza.

  • art. 7 legge n. 533/1973

    Richiamato quale base del termine presuntivo di 120 giorni per la decisione della domanda amministrativa.

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    Individua il privilegio del credito del lavoratore ammesso al passivo fallimentare.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per agire giudizialmente per prestazioni previdenziali a carico del Fondo di Garanzia decorre dalla conclusione del procedimento amministrativo secondo i termini massimi fissati dalla legge, e non è prorogato da eventuali ritardi dell'INPS nella decisione della domanda o del ricorso amministrativo.
  • La presentazione della domanda amministrativa, oltre a interrompere la prescrizione, apre il procedimento amministrativo e sospende il decorso del termine fino alla sua definizione; la sospensione può durare al massimo 300 giorni, salvo che il procedimento si chiuda prima per decisione dell'ente o per mancata tempestiva attivazione del ricorso amministrativo.
  • Nelle controversie relative al Fondo di Garanzia per retribuzioni impagate, la verifica preliminare della tempestività dell'azione giudiziale va compiuta calcolando il termine annuale di decadenza secondo la disciplina speciale richiamata dall'art. 47 d.p.r. 639/1970.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce all'accoglimento per errata declaratoria di decadenza, ogni ulteriore censura sul merito del diritto alla prestazione può restare assorbita e non deve essere esaminata.
  • Le scansioni temporali del procedimento amministrativo in materia previdenziale sono termini di ordine pubblico e non sono derogabili né dall'inerzia né dal ritardo decisionale dell'ente previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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