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Sentenza

Sentenza n. 1846/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 651/2024, pubblicata in data 10/7/2024, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale era stato accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quella territorialmente competente di Catania; il TAR ne aveva pertanto disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. La notificazione è stata successivamente regolarizzata. Poiché la sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 29 luglio 2024, al momento della proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso e che l'Amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni per provvedere in via sostitutiva e senza compenso aggiuntivo. Il Collegio ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la regola sull'assenza di compenso per il dirigente dell'Amministrazione nominato commissario. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione della condanna relativa alla carta elettronica del docente richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti, il ritardo appariva riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso e la nomina del commissario assicurava comunque il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Consente la rinnovazione della notificazione del ricorso quando la notificazione originaria è viziata; nel caso concreto il TAR ha disposto la rinnovazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000 e dall'art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Prevede un termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il termine era decorso quando è stato proposto il ricorso per ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione viene applicata analogicamente anche all'ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle relative ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa all'assenza di compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza considerati dalla legge Pinto.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è proponibile quando la pronuncia da eseguire è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla decisione.
  • Quando la notificazione originaria del ricorso per ottemperanza è effettuata presso un'Avvocatura dello Stato territorialmente incompetente, il giudice può disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., consentendo la prosecuzione del giudizio dopo la regolarizzazione.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo per provvedere in via sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere negata quando l'esecuzione della pronuncia richiede un procedimento amministrativo complesso, il ritardo è spiegabile anche con l'eccezionale mole del contenzioso e la nomina del commissario ad acta assicura comunque l'adempimento in tempi ragionevoli.
  • La regola per cui il commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione opera senza compenso aggiuntivo può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai procedimenti regolati dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

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