Sentenza n. 647/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includevano i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenente alla polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e collocato a riposo a domanda il 25 febbraio 2017, dopo avere compiuto 55 anni e maturato 39 anni di servizio utile, ha impugnato i prospetti INPS di liquidazione del TFS, chiedendone il ricalcolo con l’inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto che possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e che l’esclusione del beneficio dal calcolo del TFS era illegittima. L’INPS non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provato, sulla base del prospetto analitico del 16 marzo 2023, che il ricorrente possedesse i requisiti di età e servizio e che i sei scatti non fossero stati inclusi nella base di calcolo. Ha interpretato l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. 232/1990, nel senso che il beneficio spetta per il TFS al personale di polizia collocato a riposo a domanda che abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la condizione del previo pagamento della contribuzione prevista dall’art. 4, comma 2, del d.l. 165/1997 riguarda invece il calcolo della base pensionabile e non può essere estesa al distinto istituto del TFS. Ha ordinato all’INPS di rideterminare il trattamento includendo i sei scatti e di pagare la differenza dovuta, con interessi legali dal momento in cui le somme sono divenute esigibili sino al saldo. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, non essendo stato provato un danno da svalutazione superiore agli interessi, e ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Pertanto, poiché il ricorrente dispone dei requisiti oggettivi (collocamento a riposo con almeno 55 anni di età e 35 di contributi) e soggettivi (appartenenza a un Corpo di Polizia) previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, tutt’ora vigente nella versione introdotta dall’art. 21 l. n. 232/1990, deve ordinarsi all’I.N.P.S. di provvedere a rideterminare il trattamento di fine servizio di spettanza del ricorrente, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dalla disposizione citata, oltre gli interessi dalla data di maturazione del diritto fino al momento dell’effettivo pagamento, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, trattandosi di credito di natura previdenziale, cui non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta, ai fini della liquidazione del TFS, al personale di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. 232/1990
Pertanto, poiché il ricorrente dispone dei requisiti oggettivi (collocamento a riposo con almeno 55 anni di età e 35 di contributi) e soggettivi (appartenenza a un Corpo di Polizia) previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, tutt’ora vigente nella versione introdotta dall’art. 21 l. n. 232/1990, deve ordinarsi all’I.N.P.S. di provvedere a rideterminare il trattamento di fine servizio di spettanza del ricorrente, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dalla disposizione citata, oltre gli interessi dalla data di maturazione del diritto fino al momento dell’effettivo pagamento, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, trattandosi di credito di natura previdenziale, cui non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie.
La modifica introdotta dall’art. 21 della l. 232/1990 mantiene applicabile il beneficio dei sei scatti secondo i requisiti previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 4, comma 2, d.l. 165/1997
Detta disposizione non ha subito deroghe con l’entrata in vigore dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 165/1997 che, per il personale cessato a domanda, subordina il calcolo dei sei scatti stipendiali al “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale”.
La condizione contributiva prevista per il calcolo dei sei scatti ai fini della base pensionabile non si estende al calcolo del TFS, che è regolato autonomamente dall’art. 6-bis.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Infatti, poiché il pagamento del solo credito originario, senza il computo dei predetti benefici figurativi, si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria, gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell’inadempimento fino al soddisfacimento del credito (Cass. S.U. n.6928/2018).
Per il credito previdenziale liquidato solo parzialmente gli interessi decorrono dall’inadempimento e vanno calcolati sul capitale rivalutato; gli interessi legali sono dovuti sulle somme maturate sino al saldo.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Non è invece dovuta la rivalutazione perché - trattandosi di crediti maturati dopo l’entrata in vigore dell’art. 22 comma 36 della l. 724/1994, che ha escluso il cumulo automatico di interessi e rivalutazione – i ricorrenti non hanno provato di aver subito, a causa della perdita del potere d’acquisto della moneta, un danno maggiore di quanto corrispondente all’importo esigibile a titolo di interessi, come espressamente stabilito per i crediti di natura previdenziale dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, secondo il quale l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione sulla somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria (C.d.S. A.P. n. 6 del 1998).
Per i crediti maturati dopo l’entrata in vigore della norma non opera il cumulo automatico di interessi e rivalutazione; la rivalutazione richiede la prova di un danno da svalutazione superiore agli interessi dovuti.
Massime di principio
- Al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda spettano i sei scatti stipendiali figurativi, ai fini della liquidazione del TFS, se ricorrono i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
- La condizione del previo pagamento della restante contribuzione previdenziale prevista per il calcolo dei sei scatti ai fini della base pensionabile non è estensibile al TFS, trattandosi di istituti distinti e in assenza di una disposizione che preveda tale condizione per la liquidazione dell’indennità.
- Il pagamento del credito previdenziale originario senza il computo di benefici figurativi dovuti costituisce adempimento parziale di una prestazione unitaria; sulle somme dovute spettano gli interessi secondo i criteri applicabili ai crediti previdenziali.
- Per i crediti previdenziali maturati dopo l’entrata in vigore dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, la rivalutazione monetaria non si cumula automaticamente con gli interessi e presuppone la prova di un danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi.
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