Sentenza n. 195/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO sportivo triennale e successivo decreto di conferma adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO sportivo originario, chiedendone l'annullamento, e successivamente, con motivi aggiunti, il nuovo decreto di conferma adottato dalla Questura all'esito del riesame disposto in sede cautelare. In via principale ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e dell'art. 16 Cost., nonché il difetto di motivazione e la manifesta sproporzione della durata triennale del divieto rispetto alla condotta contestata. In particolare, ha sostenuto che la propria condotta si sarebbe limitata a seguire un gruppo di tifosi, indossando un foulard con un teschio, senza possedere bastoni, raccogliere sassi, opporre resistenza o compiere atti violenti; ha inoltre contestato che il travisamento fosse effettivo e che fosse stata adeguatamente provata la sua partecipazione al gruppo violento. Ha censurato l'utilizzo dei precedenti di polizia, risalenti e non accompagnati da precedenti misure di prevenzione, nonché la rilevanza della denuncia penale. In subordine ha chiesto la riduzione del DASPO alla durata minima di un anno. L'Amministrazione ha difeso il provvedimento richiamando l'attività investigativa della Digos, i filmati di videosorveglianza, le relazioni di servizio, la partecipazione del ricorrente a un assembramento di tifosi travisati e diretti, in violazione delle indicazioni delle forze dell'ordine, verso la tifoseria avversaria, nonché i precedenti di polizia e la pericolosità del contesto.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario è stato sostituito dal successivo decreto di conferma adottato all'esito del riesame cautelare. Il nuovo atto non costituisce una mera integrazione postuma della motivazione, ma esprime autonome e nuove valutazioni discrezionali dell'Amministrazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata sia la sussistenza dei presupposti del DASPO sia la durata triennale della misura. Il provvedimento descriveva la partecipazione del ricorrente a un gruppo numeroso di tifosi, il travisamento del volto, la violazione delle indicazioni impartite dalle forze dell'ordine, la direzione univoca verso la tifoseria avversaria, la presenza di bastoni, aste e sassi e l'interruzione dell'azione solo per l'esplosione di una bomba carta e l'intervento della polizia. Tali elementi, valutati nel contesto spazio-temporale concreto, caratterizzato dalla presenza di numerosi spettatori e famiglie, erano idonei a fondare un giudizio preventivo di pericolosità e di grave allarme sociale. Il giudice ha ribadito che il DASPO è una misura di prevenzione e non richiede l'accertamento di uno specifico atto di violenza individualmente attribuibile al destinatario, quando la minaccia deriva da una condotta collettiva alla quale egli abbia partecipato. È sufficiente una valutazione fondata su elementi gravi, precisi e concordanti secondo la logica del "più probabile che non". La graduazione triennale non è stata ritenuta manifestamente sproporzionata o illogica, essendo stata correlata alle modalità della partecipazione, al contesto collettivo e ai precedenti di polizia ripetuti nel tempo. Le spese sono state compensate, con refusione del contributo unificato versato per il ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
prevede una gradazione della durata del divieto da uno a cinque anni in relazione alla gravità della condotta contestata
La norma consente l'adozione del DASPO anche in funzione preventiva nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta individuale o collettiva evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o turbare l'ordine pubblico. Non è necessario l'accertamento di uno specifico atto di violenza individuale quando la condotta collettiva, cui il destinatario abbia partecipato, presenti carattere minaccioso e pericoloso.
art. 16 Cost.
La limitazione della libertà di accesso agli stadi deve essere sorretta da adeguata motivazione circa i presupposti della misura e la sua durata; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente sproporzionata.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Richiamato nel provvedimento tra i precedenti amministrativi risultanti a carico del destinatario e valutato, unitamente agli ulteriori precedenti e alla condotta oggetto del DASPO, ai fini della graduazione preventiva della misura.
artt. 110 c.p. e 5 l. 152/1975
Richiamati in relazione alla denuncia contestata al destinatario; il TAR non ha ritenuto dimostrato che tale denuncia fosse strumentale né comunque decisiva per escludere la legittimità del DASPO.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il provvedimento adottato dall'Amministrazione all'esito di un riesame disposto in sede cautelare, quando contiene nuove e autonome valutazioni discrezionali e non una mera integrazione della motivazione originaria, sostituisce il precedente atto impugnato e determina l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il DASPO sportivo è una misura di prevenzione finalizzata ad anticipare la soglia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; la sua adozione non richiede l'accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, di un reato o di uno specifico atto di violenza individuale.
- Nei casi di violenza collettiva, il DASPO può essere legittimamente adottato nei confronti di chi abbia partecipato a una condotta di gruppo evidentemente diretta allo scontro, anche se non sia individuato come autore materiale di uno specifico atto violento, purché la valutazione amministrativa sia fondata su elementi gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione della pericolosità ai fini del DASPO può essere fondata sulla logica del "più probabile che non" e deve considerare il complessivo contesto della condotta, comprese le modalità di partecipazione, il travisamento, la violazione delle indicazioni delle forze dell'ordine, la direzione verso la tifoseria avversaria e le concrete circostanze di luogo e di tempo.
- La durata del DASPO deve essere motivata in rapporto alla gravità della condotta e all'apporto personale del destinatario; tuttavia, non è manifestamente sproporzionata quando risulti giustificata dalla partecipazione a un'azione collettiva potenzialmente violenta, dal grave allarme sociale del contesto e dalla ripetizione di precedenti comportamenti illeciti.
- Il sindacato giurisdizionale sulla graduazione del DASPO non può sostituire la valutazione preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo che la misura risulti manifestamente illogica, irragionevole o sproporzionata rispetto agli elementi concretamente acquisiti.
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