Cassazione Penale, Sentenza n. 26417/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le imputate impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che le aveva condannate per violazione di domicilio aggravata e tentata violenza privata. Denunciano un'errata indicazione dell'aggravante "violenza sulle cose" nell'imputazione (erroneo richiamo al terzo anziché al quarto comma dell'art. 614 c.p.), sostenendo che tale aggravante non fosse stata effettivamente contestata, e contestano la qualificazione delle minacce come idonee a costringere la persona offesa (ritenendo al più integrabile l'art. 612 c.p.). Inoltre censurano la commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto irrilevante l'errore formale nell'indicazione del comma dell'art. 614 c.p. perché la circostanza aggravante era stata comunque specificamente contestata e descritta, per cui le imputate avevano piena comprensione dell'accusa. Le doglianze sulla determinazione della pena sono state considerate generiche e non attinenti a un vizio di diritto denunciato; i rilievi sulla qualificazione dei fatti (minacce) sono stati giudicati mera richiesta di revisione del merito, senza considerare l'antefatto dell'irruzione violenta. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 614 c.p.
commi 1 e 3 (con riferimento all'errore di indicazione del terzo invece del quarto comma)
La Corte ha ritenuto che l'errata indicazione formale del comma sia irrilevante se la circostanza aggravante è stata comunque esplicitamente e specificamente contestata e descritta nei fatti, garantendo la comprensione dell'accusa da parte dell'imputato
art. 612 c.p.
Richiamato dalla difesa come possibile qualificazione meno grave delle condotte minacciose; la Corte territoriale e la Corte di legittimità hanno invece ritenuto che, considerato l'antefatto (irruzione violenta), le minacce e il comportamento complessivo potevano giustificare la valutazione di maggior gravità operata nel merito
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare le ricorrenti al pagamento di euro 3.000
Giurisprudenza Sez. U. (Franzo e altri, n. 18/2000; Sorge, n. 24906/2019)
Principio consolidato secondo cui un errore materiale o formale nell'indicazione della norma non inficia la validità dell'imputazione se il contenuto sostanziale della contestazione è stato comunque chiaramente indicato e compreso dall'imputato
Massime di principio
- Un errore formale nella citazione del comma di una norma nell'imputazione non determina automaticamente la nullità o l'accoglimento dell'impugnazione se la circostanza aggravante è stata comunque specificamente descritta e comprende perciò la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato
- Le censure generiche sulla commisurazione della pena, prive di specifiche violazioni di legge o di argomentazione concreta, sono inammissibili e non giustificano l'intervento di legittimità
- Per contestare la qualificazione giuridica di fatti decisionali (p. es. distinguere tra minacce e violenza privata) è necessario ricondurre la valutazione a vizi di diritto o a una concreta lesione del diritto di difesa; chiedere una mera rivisitazione del merito non è sufficiente
- L'antefatto e il contesto fattuale (es. irruzione violenta nella dimora) sono decisivi nella valutazione complessiva della gravità delle condotte e possono giustificare l'applicazione di aggravanti o qualificazioni più gravi
- Nelle impugnazioni è importante dedurre in modo puntuale e motivato in cosa consista il vizio di diritto; errori procedurali o formali irrilevanti non comportano l'accoglimento del ricorso
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