Sentenza n. 2418/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 30 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 30 giugno 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, evidenziando che l’inerzia gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse concluso il procedimento né fossero state richieste integrazioni documentali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di una pronuncia amministrativa. Nel caso concreto, il Ministero non aveva provveduto sulla domanda del 30 giugno 2025. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo complessivo è stato quantificato in quattro mesi. Il Ministero è stato quindi condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Nel definire il procedimento, il Ministero e il commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, a titolo di spese processuali.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, unitamente alla presentazione di una formale istanza e all’assenza di un provvedimento espresso, integra l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e può configurare silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere con un provvedimento espresso; il riferimento normativo non è espressamente indicato nel testo, ma è desumibile dall’azione proposta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a configurare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di una richiesta di integrazione documentale, il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale non può eccedere quattro mesi, considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e quello di tre mesi per la decisione finale.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempienza.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione deve conformare la decisione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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