Sentenza n. 2609/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del decreto dirigenziale regionale n. 372 del 6/10/2022- Direzione generale 4 - comunicato a cura dell’ASL Ce con posta certificata il 13/10/2022 - mediante il quale la Regione ha preso atto della delibera dell' ASL ce 1648 del 29/10/2021 e ha disposto l' ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE della struttura ALBA CLINICA SAN PAOLO – P. IVA 00234520617 – presso la sede operativa in Aversa di via Vito de Iasi 29 con la seguente configurazione : cod. 09 CHIRURGIA GENERALE per n. 35 posti letto; cod. 34 OCULISTICA per n. 05 posti letto ; cod. 37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA per n. 20 posti letto, e , quindi , senza alcun accenno ai piccoli interventi di otorinolaringoiatria, nonché per l' annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui tutti gli atti istruttori e la stessa delibera dell' ASL 1648 del 29/10/2021 già autonomamente impugnata con ricorso autonomo avente numero di rg 1362/2022 e gli atti ad essa presupposti; ove e per quanto possa occorrere, della DGR 347/2020 e del decreto dirigenziale 315/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di accreditamento istituzionale definitivo della struttura sanitaria, con esclusione dei piccoli interventi di otorinolaringoiatria dalla configurazione dei posti letto accreditati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, originariamente accreditata per 50 posti letto, sosteneva che, a seguito di un verbale regionale del 20 novembre 2017, la configurazione dell'accreditamento avrebbe dovuto comprendere 35 posti letto di chirurgia generale con piccoli interventi di otorinolaringoiatria, 5 di oculistica e 20 di ostetricia e ginecologia, per complessivi 60 posti letto. Impugnava quindi il decreto regionale che aveva disposto l'accreditamento definitivo limitandolo a 35 posti letto di chirurgia generale, 5 di oculistica e 20 di ostetricia e ginecologia, senza menzionare l'otorinolaringoiatria. Deduceva: incompetenza dell'organo dirigenziale; violazione della disciplina statale e regionale sull'accreditamento istituzionale; contraddittorietà del decreto con precedenti atti, con il DCA n. 131/2014 e con atti dell'ASL; difetto di motivazione; violazione del verbale regionale del 20 novembre 2017 e di ulteriori atti regionali; violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c.; falso presupposto ed eccesso di potere. La ricorrente chiedeva inoltre il rinvio o la cancellazione della causa in attesa della definizione dell'appello avverso la sentenza relativa all'atto presupposto. L'ASL eccepiva anche la violazione del ne bis in idem.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rigettato l'istanza di cancellazione o rinvio, rilevando che la cancellazione dal ruolo non può essere disposta su istanza di parte e che non ricorrevano ragioni eccezionali per il rinvio. Ha escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché i due giudizi non pendevano nello stesso grado, e anche la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., non ravvisando ragioni per attendere la decisione d'appello. Ha escluso il ne bis in idem, in assenza di giudicato sulla sentenza relativa all'atto presupposto, ancora impugnata. Nel merito, ha ritenuto infondata l'incompetenza, poiché il decreto era stato adottato dal dirigente dell'ufficio competente e l'attuazione degli indirizzi regionali rientra ordinariamente nelle funzioni dirigenziali. Ha escluso la rilevanza del DCA n. 131/2014, superato dal successivo DCA n. 103/2018, mai impugnato. Ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 237 sexdecies della legge regionale n. 4/2011, perché la disposizione era stata dichiarata incostituzionale con efficacia retroattiva. Infine, ha confermato che la delibera dell'ASL e il decreto regionale erano conformi al DCA n. 103/2018, il quale, in termini chiari, non prevedeva per la struttura posti letto di otorinolaringoiatria. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non ricorrevano i presupposti eccezionali per il rinvio della causa; la cancellazione dal ruolo non può essere disposta su istanza di parte.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria presuppone giudizi collegati in senso tecnico-giuridico e pendenti nello stesso grado; non si applica quando il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza impugnata.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato può essere valutata quando la decisione pregiudicante non è passata in giudicato, ma nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti.
art. 35 regolamento regionale Campania 15 dicembre 2011, n. 12
Le UOD “sono le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le direzioni generali e gli uffici speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di direzione dei rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni a essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate”.
L'attuazione degli indirizzi regionali e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi rientrano nella competenza dei dirigenti delle UOD e non costituiscono esercizio dell'indirizzo politico.
d.lgs. 502/1992
La disciplina dell'accreditamento istituzionale invocata dalla ricorrente non è stata ritenuta violata.
art. 237 sexdecies l.r. Campania n. 4/2011
La disposizione, essendo stata dichiarata incostituzionale, non può essere invocata quale parametro di legittimità, essendo stata espunta dall'ordinamento con efficacia ex tunc.
DCA n. 103/2018
Costituisce il parametro vigente sulla base del quale sono stati adottati gli atti contestati e, secondo il TAR, non prevede per la struttura posti letto di otorinolaringoiatria.
Massime di principio
- L'attuazione degli indirizzi regionali e l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi rientrano ordinariamente nelle competenze dei dirigenti delle strutture dirigenziali regionali, senza costituire esercizio dell'indirizzo politico, salvo diversa previsione normativa.
- Quando un atto di programmazione o disciplina dell'accreditamento è stato successivamente superato da un atto non impugnato, la legittimità degli atti applicativi deve essere valutata principalmente alla luce della disciplina sopravvenuta vigente.
- Una disposizione dichiarata incostituzionale con efficacia ex tunc non può essere utilizzata come parametro per dedurre l'illegittimità di un provvedimento amministrativo.
- In assenza di giudicato, non opera il principio del ne bis in idem; la pendenza dell'impugnazione della sentenza resa sul rapporto pregiudicante non determina automaticamente la sospensione necessaria del giudizio collegato.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non opera quando il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato non sono pendenti nello stesso grado; la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede comunque specifiche ragioni di opportunità, non ravvisabili ove la decisione di primo grado appaia adeguatamente motivata e non emergano elementi concreti di dubbio.
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