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Sentenza

Sentenza n. 3765/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - 1) della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati, (all. 1) - 2) provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS- -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente – v. all. 2); - 4) Sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente, - 5) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR

Giustizia amministrativa202504152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare ministeriale sulle modalità di presentazione delle domande per l’esame di Stato e provvedimenti di assegnazione del candidato a un istituto scolastico diverso da quello prescelto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale del 25 novembre 2024, nella parte in cui, secondo la prospettazione dedotta, avrebbe disciplinato l’assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici consentendo criteri ulteriori rispetto a quello dell’uniforme distribuzione sul territorio, senza riconoscere il diritto del candidato a essere assegnato all’istituto indicato nella domanda. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento, conosciuto solo successivamente e non formalmente comunicato, di assegnazione del ricorrente a un istituto tecnico diverso da quello prescelto, la nota dell’Ufficio scolastico regionale asseritamente presupposta e gli atti antecedenti, successivi e consequenziali, deducendo la violazione dell’art. 14 d.lgs. 62/2017.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, prendendo atto della dichiarazione resa in giudizio dalla parte ricorrente con cui è stato segnalato il venir meno dell’interesse alla definizione del ricorso. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità relativi alla circolare ministeriale né quelli relativi all’assegnazione scolastica. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 62/2017

    Norma indicata dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dalla disciplina ministeriale e dai provvedimenti di assegnazione; il TAR non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Applicato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. per la definizione della controversia e la regolazione delle spese.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e gli istituti scolastici interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse risulta dagli atti, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • In caso di dichiarata sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la natura della controversia lo giustifica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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