Cassazione Civile, Ordinanza n. 21133/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef fondato sul redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, emesso a seguito di questionario e di verifica del tenore di vita della contribuente, con riferimento all'anno d'imposta 2006 e all'acquisto/mantenimento di un'autovettura di grossa cilindrata e di beni immobili considerati rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico. La contribuente ha impugnato l'atto dinanzi ai giudici tributari deducendo vizi formali e sostanziali; dopo il rigetto in appello, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d'appello, per essersi la CTR limitata a recepire la decisione di primo grado; (2) ultrapetizione e violazione del divieto di sostituzione del giudice all'Ufficio, per avere la CTR sostituito un immobile con un altro nel calcolo sintetico; (3) nullità dell'avviso per sottoscrizione da soggetto non legittimato e senza delega; (4) mancata attivazione del procedimento di accertamento con adesione; (5) mancata esplicitazione delle ragioni di insufficienza delle indicazioni fornite nel questionario e omessa considerazione del contributo del coniuge alle spese patrimoniali; (6) incompetenza funzionale del Direttore dell'Agenzia ad aggiornare il redditometro; (7) inapplicabilità al 2006 del provvedimento direttoriale del 14.2.2007. Nella memoria successiva la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017, allegando la domanda di definizione e il pagamento delle prime due rate.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 11 d.l. n. 50 del 2017, documentando la presentazione dell'istanza e il pagamento delle prime due rate, senza che risultasse notificato un diniego dell'Agenzia delle entrate e senza che fosse stata proposta istanza di trattazione entro il termine di legge. In applicazione della disciplina sulla definizione agevolata, il giudizio è stato dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'accertamento sintetico oggetto di impugnazione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente.
artt. 36, 61 e 62, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati in relazione al vizio di motivazione e alla struttura della decisione tributaria.
artt. 112, 132 e 276 c.p.c.
Richiamati per omessa pronuncia, ultrapetizione e requisiti della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il difetto di motivazione della sentenza d'appello.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione della decisione.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri del giudice tributario e alla legittimità dell'atto.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la dedotta invalidità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
artt. 5 e 10 L. n. 212 del 2000
Richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure sul procedimento e sulla leale cooperazione con il contribuente.
artt. 1 e 21-septies L. n. 241 del 1990
Richiamati per sostenere la nullità dell'atto per difetto di potere o illegittimità del procedimento.
artt. 6, 7 e 10 L. n. 212 del 2000
Richiamati per la censura relativa al mancato accertamento con adesione e alla motivazione dell'atto.
art. 3 L. n. 241 del 1990
Richiamato per il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 5, comma 1, D.M. 1.9.1992
Richiamato per contestare la competenza del Direttore dell'Agenzia in tema di aggiornamento del redditometro.
art. 23 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla pretesa incompetenza funzionale dell'organo amministrativo.
art. 11 d.l. n. 50 del 2017
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite...; il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata e afferma che, in presenza di istanza di adesione, pagamento delle rate dovute, assenza di diniego e mancata istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto.
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato solo nel testo riprodotto dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017, per l'esclusione degli interessi di mora.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito a una definizione agevolata delle controversie tributarie e di avere effettuato i pagamenti richiesti, in assenza di diniego dell'Ufficio e di istanza di trattazione nel termine previsto, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 opera anche per le controversie pendenti in cassazione e determina l'estinzione del processo ove non intervenga un diniego tempestivo o una domanda di prosecuzione della lite.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione espressa della norma.
- Il giudice di legittimità, ove rilevi la sopravvenuta definizione della controversia, non deve affrontare le censure di merito o di rito proposte nel ricorso.
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