Sentenza del 16/01/2015 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Eccedenza d'imposta detraibile indicata nella dichiarazione annuale e richiesta di rimborso per la cessazione dell'attività senza il modello VR - Diritto al rimborso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza IVA. L'indicazione del credito nella dichiarazione annuale costituisce manifestazione sufficiente della volontà di ottenere il rimborso e fonda il diritto sostanziale, mentre il modello VR rappresenta un adempimento procedimentale e non un requisito essenziale la cui omissione possa estinguere il credito, soprattutto nel caso di cessazione dell'attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato l'eccedenza d'imposta detraibile nella dichiarazione IVA annuale e ne aveva chiesto il rimborso in occasione della cessazione dell'attività, senza tuttavia presentare il modello VR. La controversia riguardava se la mancata presentazione di tale modello, adempimento di natura procedimentale, comportasse la perdita del diritto sostanziale al rimborso.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il contribuente ha diritto .. di chiedere il rimborso .. comunque in caso di cessazione dell'attività
La norma riconosce il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA, in particolare quando l'attività è cessata. La richiesta può risultare dalla dichiarazione annuale e non è subordinata, quanto all'esistenza del diritto sostanziale, alla presentazione del modello VR.
Modello VR per la richiesta di rimborso IVA
Il modello VR è considerato un adempimento procedimentale volto a regolare le modalità della richiesta, ma non un elemento costitutivo del diritto di credito già manifestato nella dichiarazione annuale.
Massime di principio
- La mancata osservanza di un adempimento formale o procedimentale non comporta automaticamente la perdita di un diritto sostanziale, quando quest'ultimo sia stato chiaramente esercitato con un diverso adempimento previsto dalla legge.
- Per il rimborso IVA, l'indicazione dell'eccedenza nella dichiarazione annuale può costituire manifestazione della volontà di ottenere il rimborso, anche se non è stato presentato il modello procedurale richiesto.
- In caso di cessazione dell'attività, il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA assume particolare rilevanza e deve essere valutato alla luce del riconoscimento espresso previsto dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
- L'omissione del modello VR può incidere sulle modalità e sui tempi di liquidazione o controllo del rimborso, ma non necessariamente elimina il credito se questo risulta dalla dichiarazione annuale e non è contestato nella sua esistenza o ammontare.
Testo integrale
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