Cassazione Penale, Sentenza n. 37858/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione di arma da guerra e relative munizioni (artt. 10 e 12 L. 497/1974 e art. 416-bis.1 c.p.). Luigi Vitale deduce l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., la erronea qualificazione della recidiva reiterata infraquinquennale e vizi nel calcolo dell'aumento in continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4 c.p.; Maurizio Vitale censura la utilizzabilità dell'attività di esaltazione delle impronte (sostenendo che si sarebbe dovuto applicare l'art. 360 c.p.p. per accertamenti non ripetibili), la non sufficienza di una sola impronta su una busta per la riferibilità dell'arma, la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p. e dei benefici (sospensione condizionale, detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha respinto tutte le censure. Ha confermato le condanne inflitte in primo e secondo grado: per Luigi Vitale pena di 2 anni e 6 mesi e multa di euro 3.500,00 (in continuazione con pregressa pena), per Maurizio Vitale pena di 2 anni e 8 mesi e multa di euro 6.000,00. Sul punto delle impronte, la Corte ha ritenuto che l'attività di esaltazione delle impronte è una operazione materiale di prelievo e messa in sicurezza del reperto rientrante nell'art. 354 c.p.p. (quindi non assoggettata alle garanzie degli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359-360 c.p.p.). La presenza dell'impronta papillare sulla busta esterna è stata ritenuta elemento idoneo a collegare il ricorrente al reperto e a corroborare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; l'aggravante ex art. 416-bis.1 è stata ritenuta provata alla luce del contesto familiare, della storica militanza e delle dichiarazioni dei collaboratori. La recidiva infraquinquennale è stata correttamente valutata secondo la giurisprudenza consolidata (calcolo dal passaggio in giudicato). L'aumento in continuazione è stato ritenuto non viziato: l'art. 81, comma 4 c.p. indica il terzo come misura minima ma consente al giudice di applicare un aumento maggiore se congruo. Il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis è legittimo e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa può essere riconosciuta anche sulla base di contesto familiare, storica militanza e riscontri probatori (es. impronte e dichiarazioni di collaboratori); non è esclusa dall'interruzione temporale della partecipazione se dal quadro emerge la consapevolezza dell'interesse dell'associazione.
artt. 10 e 12 L. 497/1974
artt. 10 e 12 L. 497 del 1974
Norme sul possesso e detenzione di armi e munizioni di guerra; applicate per la detenzione di un fucile d'assalto e munizioni.
art. 354 cod. proc. pen.
art. 354, comma secondo, cod. proc. pen.
Le attività materiali di individuazione e rilevamento delle impronte (esaltazione chimico-fisica) sono operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto ricomprese nell'ambito dell'art. 354 e non richiedono il modello degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 359-360).
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'applicabilità della disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte ha escluso la sua applicabilità all'attività di esaltazione delle impronte, riservandolo agli accertamenti valutativi/analitici successivi.
art. 81, comma 4, cod. pen.
art. 81, comma 4, cod. pen.
Il terzo è la misura minima dell'aumento in continuazione, ma il giudice può applicare un aumento maggiore se lo ritiene congruo; quindi il superamento del minimo non è di per sé illegittimo.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per denunciare presunta reformatio in peius; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la motivazione e la quantificazione dell'aumento erano nei limiti di legge e non sindacabili in cassazione.
art. 62-bis cod. pen.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti è valutazione discrezionale di merito; la loro esclusione è legittima se motivata su ragioni preponderanti e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
Massime di principio
- L'esaltazione chimico-fisica delle impronte è considerata operazione materiale di prelievo (art. 354 c.p.p.) e, se effettuata correttamente, è utilizzabile anche senza il modello degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 359-360 c.p.p.).
- La rilevazione di impronte papillari su un involucro può costituire elemento idoneo a collegare una persona al reperto e, se non adeguatamente giustificata dall'interessato, può integrare prova sufficiente a corroborare dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa (art. 416-bis.1) può essere provata con elementi di contesto, storici e riscontri concreti anche se la partecipazione attiva è stata in passato, quando il quadro probatorio dimostra la riconducibilità dell'arma all'interesse dell'associazione.
- La recidiva infraquinquennale si valuta in base al passaggio in giudicato della sentenza precedente (dies a quo = data del giudicato), secondo la giurisprudenza consolidata.
- L'aumento in continuazione previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. ha come limite minimo il terzo della pena complessiva, ma il giudice può applicare un aumento superiore se motivato e proporzionato; la Cassazione non riesamina la congruità della pena se la motivazione è logica.
- Il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti (art. 62-bis) è questione di valutazione di merito: la Cassazione interviene solo ove la motivazione sia illogica o manifestamente insufficiente.
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