Sentenza n. 357/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Oristano n. 247 del 15 novembre 2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 725/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29 novembre 2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 247/2023 relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza irrevocabile del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di contributo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Il Ministero aveva liquidato le spese legali, ma non aveva eseguito la parte della sentenza relativa al pagamento del capitale, rendendo necessario il ricorso per ottemperanza e la richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la parziale inesecuzione del giudicato quanto al riconoscimento e al pagamento del capitale dovuto. Ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il fondamento del contributo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata esecuzione solo parziale del giudicato legittima il giudice amministrativo ad adottare misure sostitutive limitatamente alla parte ancora ineseguita.
- Quando l'amministrazione debitrice non esegue tempestivamente una statuizione giudiziale avente ad oggetto il pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta e fissare un termine per l'adempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega ad altro dirigente, quando tale soluzione è idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta da un dipendente pubblico già appartenente all'amministrazione debitrice.
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